
Modifiche in materia di "cessazione della qualifica di rifiuto" introdotte dalla legge di conversione del DL "sblocca cantieri"
Tag: Circolari, RifiutiSi riporta in allegato il nuovo testo integrale dell’art 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, oggi vigente, con evidenziate le modifiche apportate.
La modifica interviene nel quadro di incertezza creatosi con la sentenza del Consiglio di Stato del febbraio 2018, che aveva prodotto come effetto il blocco del rilascio o rinnovo di autorizzazioni “End of Waste” c.d. “caso per caso”, da parte delle autorità competenti regionali/provinciali. Si ricorda infatti che, secondo il Consiglio di Stato, le Regioni non avevano la facoltà di individuare autonomamente i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto di singole tipologie di materiali, caso per caso, e nelle singole autorizzazioni al recupero o in AIA. Tali criteri specifici infatti, secondo il Consiglio di Stato, sono validi solo se individuati da Regolamenti “End of Waste” comunitari (come ad esempio il Reg. UE 333/2011 sui rottami metallici) o da Decreti Ministeriali, come previsti dal comma 2 dell’art 184-ter (ma ad oggi questi decreti sono stati emanati per un numero estremamente ridotto di tipologie di rifiuti).
La modifica, introdotta dal Decreto “sblocca cantieri”, all’art 184-ter prevede ora la possibilità per le autorità competenti di rilasciare autorizzazioni End of Waste (ai sensi degli articoli 208, 209, 211 e Titolo III bis (AIA) della parte II del Codice dell’Ambiente), agli impianti che recuperano le specifiche tipologie di rifiuti disciplinate dai decreti D.M. 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, rispettando le prescrizioni tecniche presenti negli allegati dei decreti, con riferimento ai “parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività“. Le prescrizioni relative alle quantità massime di rifiuti ammissibili sono stabilite con procedura ordinaria nelle singole autorizzazioni, indipendentemente dalle soglie fissate dai suddetti decreti. Rimane in ogni caso invariata la facoltà di seguire le procedure semplificate nel rispetto dei limiti quantitativi previsti.
In buona sostanza, il nuovo emendamento chiarisce che, in via transitoria, è consentito alle autorità competenti il rilascio delle autorizzazioni “End of Waste” caso per caso (con procedura ordinaria e in AIA), ma solo per quelle tipologie di rifiuto incluse nel D.M. 5 febbraio 1998 (e negli altri decreti citati), e con esclusivo riferimento alle specifiche operazioni di recupero e alle condizioni ivi riportate (fatta eccezione per i limiti quantitativi).
L’emendamento pertanto non è sufficiente a risolvere situazioni potenzialmente critiche associate a quelle autorizzazioni End of Waste che non possono essere ricondotte alle fattispecie elencate nel D.M. 5 febbraio 1998 (per tipologie di rifiuto, operazioni di recupero, caratteristiche dei materiali/prodotti ottenuti, ecc). Sono ovviamente fatte salve le autorizzazioni che si rifanno a criteri EoW disciplinati da Regolamenti UE (es. rottami metallici) o da decreti ministeriali emanati per singole tipologie di rifiuto ai sensi del comma 2 dell’art 184 ter (es. CCS; fresato di asfalto).
Per questo motivo Confindustria, anche su nostra diretta sollecitazione, è intervenuta presso le istituzioni nazionali per evidenziare come la misura introdotta dal Decreto “sblocca cantieri” sia del tutto insufficiente e sia necessario intervenire nuovamente e con urgenza per tutelare la continuità di tutte le attività di recupero di rifiuti in essere, scongiurando il rischio di mancato rinnovo o il blocco di autorizzazioni da parte delle autorità competenti regionali/provinciali. E’ infatti fondamentale consentire sia alle aziende che effettuano direttamente attività di recupero, sia a quelle che conferiscono i propri rifiuti, di continuare ad operare in una situazione di certezza delle regole. Si allega a riguardo il testo del comunicato di Confindustria del 20 giugno, ripreso da diverse agenzie di stampa.
Sarà nostra cura fornire aggiornamenti su eventuali possibili sviluppi nel breve termine.
In conclusione, a fronte delle novità normative in oggetto, si invitano le aziende associate a segnalarci tempestivamente eventuali situazioni di criticità presenti a livello territoriale, legate al rilascio/rinnovo di autorizzazioni al recupero di rifiuti.
Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
Alfredo Schweiger
area.tecnica@federacciai.it