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Classificazione dei rifiuti – modifica premessa Allegato D parte IV del Codice Ambientale

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Classificazione dei rifiuti – modifica premessa Allegato D parte IV del Codice Ambientale

L’art. 9 del Decreto Legge n. 91/2017 ha modificato la disciplina sulla classificazione dei rifiuti presente nel Codice Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), riconoscendo su tale tema la prevalenza della normativa europea (Decisione 2014/955/UE e Regolamento UE 1357/2014) su quella nazionale.

L’art. 9 del Decreto Legge n. 91/2017 ha modificato la disciplina sulla classificazione dei rifiuti presente nel Codice Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), riconoscendo su tale tema la prevalenza della normativa europea (Decisione 2014/955/UE e Regolamento UE 1357/2014) su quella nazionale.

Ricordiamo infatti che sia la Decisione (nuovo elenco dei rifiuti) sia il Regolamento (caratteristiche di pericolo dei rifiuti) erano in vigore, e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri, già dal 1 giugno 2015 per la classificazione dei rifiuti, tuttavia il Decreto Legge n. 91/2014 aveva introdotto specifiche disposizioni per tale attività a livello nazionale (premessa all’allegato D della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006).

Tornando all’esame dell’art. 9 del D.L. n. 91/2017, in termini generali la modifica interessa l’intera parte posta in premessa all’allegato D della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006: i punti da 1. a 7. sono soppressi, e sono sostituiti da un unico paragrafo (si veda tabella comparativa in allegato), in base al quale la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore, assegnando il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella Decisione 2014/955/UE e nel Regolamento UE 1357/2014.

Per quanto attiene nello specifico la classificazione dei rifiuti ricadenti nelle c.d. “voci specchio” (vale a dire quei rifiuti che possono essere pericolosi o non pericolosi in funzione della presenza o meno di sostanze pericolose), l’aspetto più rilevante della modifica è la soppressione del punto 6. della premessa all’allegato D, il quale applicando rigidamente a livello nazionale il principio di precauzione, stabiliva che “Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso”, a differenza della Decisione comunitaria che fa riferimento alla ricerca delle sostanze pericolose “pertinenti”.

Per un ulteriore approfondimento, si trasmettono in allegato: l’art. 9 del D.L. n. 71/2017, e una tabella comparativa della parte in premessa all’allegato D della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 ante e post modifica ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 91/2017.

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