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Radioattività – Sorveglianza radiometrica su rottami e prodotti semilavorati metallici Pubblicato in G.U. il D.Lgs. di recepimento della Direttiva Euratom

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Radioattività – Sorveglianza radiometrica su rottami e prodotti semilavorati metallici Pubblicato in G.U. il D.Lgs. di recepimento della Direttiva Euratom

Facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni, si informa che sulla G.U. del 12 agosto 2020 è stato pubblicato il D. Lgs 30 Luglio 2020 n. 101Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

 

 

Facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni, si informa che sulla G.U. del 12 agosto 2020 è stato pubblicato il D. Lgs 30 Luglio 2020 n. 101Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Il provvedimento, che entra in vigore oggi (27/8/2020), recepisce l’ultima direttiva europea in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti e al contempo riordina ed armonizza in un testo unico la normativa nazionale di settore.

All’interno del D.Lgs. confluisce anche il tema della sorveglianza radiometrica sui rottami e sui prodotti semilavorati metallici (fino ad oggi disciplinato dall’articolo 157 del D.Lgs. 230/95, come modificato e integrato dal D.Lgs. 100/2011). Questa specifica disciplina è oggetto in particolare dell’art. 72 del nuovo D.Lgs. che rimanda all’allegato XIX per le modalità esecutive di applicazione della sorveglianza radiometrica, i contenuti delle attestazioni, l’elenco dei prodotti metallici oggetto della sorveglianza radiometrica.

Su questo specifico tema la bozza di D. Lgs. che era stata approvato in prima lettura dal Governo lo scorso febbraio conteneva una serie di criticità applicative (in particolare nell’allegato XIX) che erano state segnalate a più riprese da Federacciai alle istituzioni, chiedendone una revisione (si vedano nostre precedenti comunicazioni riportate per comodità di seguito).
A seguito di questa attività di sensibilizzazione e del parere espresso dalla Commissioni Parlamentari, il testo definitivo pubblicato in G.U. prevede ora quanto segue:

•    La definizione degli aspetti applicativi della sorveglianza radiometrica su rottami, prodotti semilavorati metallici e prodotti in metallo viene rimandata ad un futuro decreto ministeriale da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente D.Lgs.  (si veda art. 72 comma 3). Il D.M., di competenza del MiSe di concerto con altri ministeri e da notifcare alla Commissione UE, dovrà dettagliare: a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica e i contenuti delle relative attestazioni; b) l’elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti in metallo oggetto della sorveglianza; c) i contenuti della formazione da impartire al personale; d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi.
•    Nelle more dell’emanazione del D.M. di cui al punto precedente e non oltre la scadenza del centoventesimo giorno successivo l’entrata in vigore del D.Lgs., continua ad applicarsi l’articolo 2 del D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 100 (disposizioni previgenti relative alla sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici, con relativo elenco di prodotti soggetti).
•    Decorso il termine dei 120 giorni e fino all’adozione del D.M. di cui sopra entrano in applicazione le disposizioni dell’Allegato  XIX (allegato in cui permangono le principali criticità applicative precedentemente individuate).

Si segnala inoltre che, con riferimento ad alcune osservazioni sollevate da Federacciai relative in particolare alla gestione dei portali radiometrici (si veda documentazione precedentemente inviata), nel testo definitivo sono state apportate alcune modifiche/correzioni puntuali che risolvono parzialmente alcune delle criticità individuate:

–    all’art.71 e all’art. 155 non è più prevista in maniera inderogabile la taratura di tutti i sistemi di rilevamento, ma “ove possibile”, in conformità alle norme di buona tecnica applicabili (si ricorda che la norma UNI 10897:2016, attualmente applicata dalle acciaierie, esclude esplicitamente la taratura dei portali).
–    Il testo dell’allegato XIX non fa più riferimento esplicito alla “misurazione del rateo di dose assorbita in aria rilevabile all’esterno del carico” (si ricorda che la norma UNI 10897:2016 esplicita chiaramente che i portali radiometrici in uso presso le acciaierie non sono destinati ad effettuare misure dosimetriche).

 

Si rimanda a successive nostre comunicazioni per ulteriori approfondimenti sui contenuti del Decreto e si invitano fin da ora le aziende associate a coinvolgere il proprio esperto qualificato in radioprotezione nell’analisi complessiva del nuovo testo legislativo e a segnalare  eventuali criticità o aspetti che necessitano di approfondimento.

Il testo integrale del decreto è accessibile al seguente link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/08/12/201/so/29/sg/pdf

In allegato alla presente si rende disponibile l’art. 72, che, con disposizioni di immediata applicazione, individua i soggetti obbligati alla sorveglianza radiometrica, le attestazioni e i soggetti abilitati al rilascio delle stesse, gli adempimenti e gli obblighi di comunicazione in caso di rilevazione di presenza di sorgenti o di livelli anomali di radioattività.

 

Si informa infine che Federacciai ha avviato interlocuzioni con il MiSE al fine di essere coinvolta preventivamente nella fase di stesura del decreto ministeriale attuativo (di cui al comma 3 dell’art 72). In preparazione a questa attività, al fine di contribuire in maniera costruttiva con proposte che tengano conto dell’operatività delle aziende interessate, si anticipa che è nostra intenzione organizzare prossimamente una  riunione tecnica, a cui le aziende potranno partecipare accompagnate dal proprio esperto qualificato.

 

Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
Alfredo Schweiger

area.tecnica@federacciai.it

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