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Disposizioni per il calcolo del VAL per le imprese a forte consumo di energia elettrica e disposizioni operative per l’anno di competenza 2016

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Disposizioni per il calcolo del VAL per le imprese a forte consumo di energia elettrica e disposizioni operative per l’anno di competenza 2016

Si informa che, come anticipato nella comunicazione Prot. 172/2017 di ieri, l’AEEGSI ha pubblicato la Determina n. 11/2017 con la quale ufficializza l’utilizzo da parte Cassa per i servizi energetici e ambientali del nuovo modello per la raccolta dei dati relativi al VAL.

Si informa che, come anticipato nella comunicazione Prot. 172/2017 di ieri, l’AEEGSI ha pubblicato la Determina n. 11/2017 con la quale ufficializza l’utilizzo da parte Cassa per i servizi energetici e ambientali del nuovo modello per la raccolta dei dati relativi al VAL (allegato).

Il nuovo modello di calcolo del VAL prevede l’inserimento di alcune voci di bilancio, non previste nella raccolta dati 2015, in particolare (da Principio contabile OIC 12):
– la voce A4 “Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni”;
– la voce A5 “Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio” esclusivamente con riferimento alle componenti e) Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria e f) Contributi in conto esercizio.
E’ stato aggiunto anche il campo per l’evidenziazione del dato sulle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica, eventualmente incluse nelle altre voci inserite per il calcolo del VAL.

Tutte le imprese che presenteranno le dichiarazioni per l’anno 2016 dovranno pertanto utilizzare il nuovo modello VAL anche con riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015.
La Cassa in tal senso predisporrà modalità di inserimento dei dati di bilancio, minimizzando gli oneri in capo alle suddette imprese.
Ai fini delle istruttorie di cui alla Deliberazione 507/2017/R/eel (verifica delle eventuali condizioni di sovracompensazione) ove sia strettamente necessario calcolare il VAL per la verifica della contribuzione minima richiesta, la Cassa utilizza il suddetto modello anche con riferimento agli anni 2011 e 2012.

In merito alla dichiarazione energivori per l’anno di competenza 2016, con la Deliberazione 655/2017/R/eel (allegata) l’Autorità ha dato disposizione alla Cassa di provvedere all’apertura del portale entro il 16 ottobre 2017, secondo le modalità già stabilite per il 2015 ad eccezione delle suddette modifiche riferite al calcolo del VAL. La durata della fase di raccolta dei dati sarà di 45 giorni dall’apertura del portale.
Si raccomandano pertanto le aziende di monitorare il consueto portale energivori di Cassa per i servizi energetici e ambientali (https://energivori.ccse.cc/) per il tempestiva compilazione della dichiarazione 2016.

Sarà nostra premura aggiornarvi sugli ulteriori sviluppi, sia in merito alla dichiarazione 2016 che sull’attesa riforma della disciplina energivori.

Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
Matteo De Simone

area.tecnica@federacciai.it

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