
Si informa che sulla G.U. n. 180/2020 è stata pubblicata la Legge n. 77/2020 di conversione con modifiche del c.d. Decreto Legge Rilancio, il quale – ricordiamo – contiene disposizioni finalizzate essenzialmente a sostenere la ripresa economica (agevolazioni e incentivi di carattere fiscale; sostegni al reddito; misure per le imprese e l’economia; ecc.).
Si informa che sulla G.U. n. 180/2020 è stata pubblicata la Legge n. 77/2020 di conversione con modifiche del c.d. Decreto Legge Rilancio, il quale – ricordiamo – contiene disposizioni finalizzate essenzialmente a sostenere la ripresa economica (agevolazioni e incentivi di carattere fiscale; sostegni al reddito; misure per le imprese e l’economia; ecc.).
Il testo normativo, coordinato con le modifiche introdotte in fase di conversione, è allegato alla presente comunicazione.
Deposito temporaneo
Tra le modifiche introdotte in fase di conversione, e di diretto interesse per le tematiche ambientali, vi segnaliamo un nuovo articolo (art. 228-bis), il quale prevede l’abrogazione dell’art. 113-bis del D.L. Cura Italia in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti.
Tale abrogazione comporterebbe pertanto il ritorno al regime pre-emergenza COVID-19 per quanto riguarda la gestione del deposito temporaneo, vale a dire il rispetto – a scelta del produttore dei rifiuti – di una delle condizioni previste dall’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006:
– limite temporale (“cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito”), o in alternativa
– limite quantitativo (“quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno”).
Va tuttavia rilevato che, proprio a seguito dell’emergenza da COVID-19, molte Regioni hanno adottato proprie Ordinanze contingibili e urgenti ex art. 191 del Codice dell’Ambiente, introducendo così “forme straordinarie” di gestione dei rifiuti sui propri territori.
Attraverso tali ordinanze, le Regioni – seppure con modalità non uniformi – hanno di fatto aderito alle indicazioni fornite dalla Circolare dello stesso Ministero dell’Ambiente del 30 marzo 2020 “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19”, la quale ha espressamente previsto la possibilità, per le Regioni, di consentire il deposito temporaneo di rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall’art. 183, comma 1, lettera bb), punto 2; mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi, proprio attraverso lo strumento dell’Ordinanza contingibile e urgente ex art. 191 del Codice dell’Ambiente. Si invitano pertanto le aziende Associate a verificare lo stato delle ordinanze sul proprio territorio.
Per quanto riguarda il periodo di validità di tali ordinanze regionali, l’art. 191 dispone esse abbiano efficacia per un periodo non superiore a sei mesi (comma 1), possano “essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti”, e qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della Regione, d’intesa con il Ministro dell’Ambiente possa adottare, dettando specifiche prescrizioni, tali Ordinanze anche oltre i predetti termini (comma 4).
Per completezza, si invia in allegato una tabella riepilogativa delle Ordinanze regionali, realizzata dal Sistema Confindustriale, evidenziando che la maggior parte di esse ha previsto che le disposizioni trovino applicazione dalla data della loro pubblicazione, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, oltre i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, fatta salva la facoltà di reiterazione prevista proprio dall’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006.
Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
Alfredo Schweiger