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Certificati Bianchi – Pubblicazione del Decreto Ministeriale 10 maggio 2018 di modifica e aggiornamento del Decreto 11 gennaio 2017

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Certificati Bianchi – Pubblicazione del Decreto Ministeriale 10 maggio 2018 di modifica e aggiornamento del Decreto 11 gennaio 2017

Si informa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 158 del 10-07-2018) il Decreto Ministeriale 10 maggio 2018 che apporta modifiche e aggiornamenti del D.M. 11 gennaio 2017 (Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico 2017-2020 e approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica).

Si informa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 158 del 10-07-2018) il Decreto Ministeriale 10 maggio 2018 che apporta modifiche e aggiornamenti del D.M. 11 gennaio 2017 (Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico 2017-2020 e approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica).

Rimandando al testo del Decreto e dei relativi allegati, si riportano di seguito le principali novità introdotte, con particolare riferimento agli effetti sulla presentazione dei progetti di efficienza energetica:

– E’ stata modificata la definizione di “consumo di baseline” (art. 2, comma 1, lett. c). In particolare la frase “Il consumo di baseline è dato dal minor valore tra il consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica e il consumo di riferimento.” viene       sostituita da “Il consumo di baseline è pari al valore del consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica“. Pertanto la nuova definizione diventa: “consumo di baseline: consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come punto di riferimento ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali per i quali sono riconosciuti i Certificati Bianchi. Il consumo di baseline è pari al valore del consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica, fermo restando quanto previsto all’art. 6, comma 6. Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati per i quali non esistono valori di consumi energetici antecedenti all’intervento, il consumo di baseline e’ pari al consumo di riferimento“. Tale modifica dovrebbe aiutare a superare alcune discrezionalità lamentate negli ultimi anni nella valutazione dei progetti;
– E’ stata sostituita la Tabella 1 Allegato 2 con l’elenco non esaustivo dei progetti ammissibili e la relativa vita utile al fine del riconoscimento dei Certificati Bianchi (CB). Nello specifico nella nuova tabella per ogni tipologia di intervento saranno previste due casistiche “Nuova installazione” e “Sostituzione”. Per la nuova istallazione è prevista una vita utile uguale a quella riportata nella precedente tabella, per le sostituzione sarà riconosciuta una vita utile inferiore (a titolo di esempio: se nella “vecchia” tabella per un intervento erano previsti 10 anni, la nuova tabella prevederà per la stessa tipologia di intervento: 10 anni nel caso di nuova istallazione e 7 anni per la sostituzione).
Nella nuova tabella sono state inserite nuove tipologie di intervento, tra cui si segnalano i sistemi di recupero del calore (la nuova tabella è riportata nell’Allegato 1 al DM 10 maggio 2018);
– Per quanto riguarda la cumulabilità dei CB con altri incentivi destinati ai medesimi progetti è stato modificato l’art. 10 (comma 1) esplicitando quali sono le tipologie di incentivo alle quali è permesso accedere in concomitanza con i Certificati. La vecchia dicitura riferiva a una generica comulabilità con altri incentivi non statali destinati al medesimo progetto, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea. Pertanto il nuovo articolo prevede che “I Certificati Bianchi emessi per i progetti presentati dopo l’entrata in vigore del presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, destinati ai medesimi progetti, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative e nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea, l’accesso a:
a) fondi di garanzia e fondi di rotazione;
b) contributi in conto interesse;
c) detassazione del reddito d’impresa riguardante l’acquisto di macchinari e attrezzature. In tal caso il numero di Certificati Bianchi spettanti ai sensi del presente decreto è ridotto del 50%.” A titolo di esempio, nella tipologia c) ricadono gli “incentivi” per la cosiddetta Industria 4.0.
– Sono state approvate e pubblicate le prime 8 tipologie di interventi incentivabili attraverso la modalità standardizzata (Progetti Standardizzati PS) riportati nell’Allegato 2 del D.M.
– Per quanto riguarda i progetti con impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici, l’art. 6 (comma 4) è stato sostituito con “I progetti che prevedano l’impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono ammessi esclusivamente in relazione alla loro capacita’ di incremento dell’efficienza energetica e di generare risparmi di energia non rinnovabile.

Infine sono state introdotte importanti novità in merito alle regole per gli obblighi di restituzione dei soggetti obbligati e al relativo riconoscimento del contributo tariffario allo scopo di mitigare gli impatti sulle tariffe in situazioni di forti aumenti dei prezzi dei CB, come accaduto quest’inverno. In breve e inquadrando gli aspetti principali è previsto un tetto massimo di 250 € al prezzo di riconoscimento del contributo tariffario per i soggetti obbligati ed è introdotto un meccanismo di ritiro da parte dei soggetti obbligati al GSE di “titoli virtuali” a un prezzo calmierato e con regole di utilizzo degli stessi, al quale poter ricorrere in particolari momenti dell’anno e situazioni di mercato.

Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
Matteo De Simone
area.tecnica@federacciai.it

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