
Con il Decreto 11 ottobre 2017, il Ministero dell’Ambiente ha aggiornato i Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi all’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, che erano già stati oggetto di revisione da parte del Decreto 11 gennaio 2017.
Con il Decreto 11 ottobre 2017, il Ministero dell’Ambiente ha aggiornato i Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi all’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, che erano già stati oggetto di revisione da parte del Decreto 11 gennaio 2017 (si veda ns. comunicazione Prot. 34/2017).
Tra le novità introdotte dal Decreto 11 ottobre 2017, in particolare portiamo all’attenzione delle aziende Associate le seguenti :
– nel capitolo “2.4.2.5 Ghisa, ferro, acciaio”, di interesse per il settore siderurgico, si ha una maggiore specificazione della documentazione (certificati o dichiarazioni) richiesta per attestare la rispondenza al criterio del contenuto minimo di materiale riciclato (sottolineiamo che tale criterio – contenuto minimo di materiale riciclato – è il solo richiesto in modo specifico per l’acciaio);
– nel capitolo “2.4.1.3 Sostanze pericolose”, applicabile a tutti i componenti edilizi, quindi anche quelli in acciaio, segnaliamo che tutti gli additivi e le sostanze elencati sono ora ricondotti sotto l’unico criterio che “non devono essere aggiunti intenzionalmente”.
A supporto di un migliore approfondimento, oltre al testo del Decreto 11 ottobre 2017, mettiamo a disposizione delle aziende Associate una tabella di confronto, nella quale sono evidenziate le differenze tra il testo del Decreto 11 gennaio 2017, e il testo del decreto 11 ottobre 2017, relativamente ai criteri comuni e ai criteri specifici per l’acciaio.
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Marco Clivio
Alfredo Schweiger
area.tecnica@federacciai.it