
Aggiornamento della Candidate List, relativa all’elenco delle sostanze SVHC candidate all’inserimento in Allegato XIV (autorizzazione), e indicazioni per le aziende Associate interessate
Tag: ReachL’ECHA ha recentemente aggiornato la Candidate List, vale a dire l’elenco delle sostanze candidate all’inserimento in Allegato XIV (autorizzazione) del Regolamento REACH, inserendo le seguenti 10 sostanze SVHC (substances of very high concern), tra le quali si segnala – di interesse per il settore siderurgico – il piombo (lead)
L’ECHA ha recentemente aggiornato la Candidate List, vale a dire l’elenco delle sostanze candidate all’inserimento in Allegato XIV (autorizzazione) del Regolamento REACH, inserendo le seguenti 10 sostanze SVHC (substances of very high concern), tra le quali si segnala – di interesse per il settore siderurgico – il piombo (lead):
– Octamethylcyclotetrasiloxane (D4)
– Decamethylcyclopentasiloxane (D5)
– Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6)
– Lead
– Disodium octaborate
– Benzo[ghi]perylene
– Terphenyl hydrogenated
– Ethylenediamine (EDA)
– Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2 anhydride (trimellitic anhydride) (TMA)
– Dicyclohexyl phthalate (DCHP)
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://echa.europa.eu/-/ten-new-substances-added-to-the-candidate-list
Mentre la lista completa delle sostanze presenti in CL è disponibile al link:
https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table
Per gli adempimenti conseguenti all’inclusione di una sostanza in CL, rimandando a quanto indicato al seguente link:
https://echa.europa.eu/candidate-list-obligations, nonché alle ns. precedenti comunicazioni, si ricorda in breve quanto segue.
Sostanza SVHC in un articolo: obbligo di notifica
A partire dalla data di inserimento della sostanza nella Candidate List (CL), il fornitore di un articolo contenente tale sostanza in concentrazione superiore allo 0,1% (peso/peso) deve fornire informazioni sufficienti ai propri clienti oppure, se richiesto, al consumatore entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
Le informazioni fornite devono garantire un utilizzo sicuro dell’articolo e devono come minimo contenere il nome della sostanza.
In particolare, entro e non oltre 6 mesi dopo l’inserimento della sostanza in CL i produttori/importatori di articoli hanno l’obbligo di notificare all’ECHA se i loro articoli contengono una sostanza appartenente alla CL, qualora sussistano le seguenti condizioni:
– la sostanza è presente in concentrazione superiore allo 0,1% (peso/peso)
– la sua quantità totale negli articoli prodotti/importati è superiore a 1 tonnellata per anno per impresa.
Non è necessario procedere alla notifica se:
– il produttore o importatore di un articolo può escludere per le persone e per l’ambiente rischi di esposizione durante l’uso e lo smaltimento dell’articolo. In tali casi, il produttore o l’importatore deve, tuttavia, fornire istruzioni adeguate al destinatario dell’articolo;
– la sostanza è già registrata per tale uso da un produttore/importatore.
Sostanza SVHC in quanto tale
A partire dalla data di inserimento della sostanza nella CL, il fornitore della sostanza deve fornire ai propri clienti una scheda dati di sicurezza (safety data sheet).
Sostanza SVHC in un preparato
A partire dalla data di inserimento della sostanza nella CL, il fornitore di un preparato, non classificato come pericoloso ai sensi della Direttiva 1999/45/CE, deve fornire ai clienti, su loro richiesta, una scheda dati di sicurezza (safety data sheet) nel caso in cui il preparato contenga almeno una sostanza della CL in concentrazione almeno dello 0,1% (peso/peso) per i preparati non gassosi e almeno dello 0,2% per i preparati gassosi.
Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
Marco Clivio
area.tecnica@federacciai.it
ALLEGATI: