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Decreto Legge “Sicurezza” n. 113/2018 – Piano di emergenza interna e piano di emergenza esterna per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti

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Decreto Legge “Sicurezza” n. 113/2018 – Piano di emergenza interna e piano di emergenza esterna per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre u.s. è stata pubblicata la Legge n. 132/2018, di conversione in legge con modifiche del D.L. n. 113/2018 (c.d. “Decreto Sicurezza”). Si segnala in particolare che il legislatore, in fase di conversione del DL, ha inserito un articolo (art. 26-bis in allegato) che introduce nuovi adempimenti per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti.

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre u.s. è stata pubblicata la Legge n. 132/2018, di conversione in legge con modifiche del D.L. n. 113/2018 (c.d. “Decreto Sicurezza”). Si segnala in particolare che il legislatore, in fase di conversione del DL, ha inserito un articolo (art. 26-bis in allegato) che introduce nuovi adempimenti per gli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti.

L’articolo in questione  introduce l’obbligo – entro il prossimo 4 marzo 2019 – per “i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione” di predisporre un piano di emergenza interna, al quale si aggiunge un “piano di emergenza esterna”, predisposto a cura del prefetto territorialmente competente, “entro 12 mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore”.

L’art. 26-bis definisce, al comma 1, quali siano le finalità per le quali tali piani devono essere predisposti:
“a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.”

In prima analisi, la nuova disposizione, presumibilmente introdotta a seguito del ripetersi di eventi incidentali che hanno coinvolto impianti di stoccaggio dei rifiuti sul territorio nazionale, presenta vari elementi di indeterminatezza e incertezza, che sono brevemente riassunti di seguito:

Campo di applicazione
Il riferimento generico a “impianti di stoccaggio e di lavorazione rifiuti“, senza alcun richiamo preciso né a definizioni contenute nella legislazione vigente, né a tipologie autorizzative, né a caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti, estende potenzialmente il nuovo adempimento a qualunque attività che comporta la gestione di rifiuti.

Sovrapposizioni normative
Si evidenzia che il testo dell’art. 26 bis riprende fedelmente in alcune sue parti  le disposizioni contenute nella normativa sugli impianti a rischio di incidente rilevante (cd. “Seveso” – D.Lgs. 105/2015 – si vedano gli artt. 20 e 21), normativa quest’ultima che si applica tuttavia ad una casistica specifica e ristretta di impianti (sulla base delle caratteristiche di pericolo e delle quantità di sostanze pericolose presenti). Più in generale sarebbe opportuno chiarire, anche al fine di evitare aggravi o duplicazioni di oneri, quali siano le eventuali interazioni con altri strumenti, piani, ecc. di cui le aziende sono dotate in tema di sicurezza e gestione delle emergenze.

Contenuti del piano
Sebbene l’art. 26-bis riporti al comma 1 le finalità perseguite, tuttavia non sono definiti contenuto, forma, eventuali elementi obbligatori, che il piano di emergenza interna deve possedere. Solo per il piano di emergenza esterna, il comma 10 prevede che siano stabilite apposite linee guida con successivo decreto

Si segnala infine che l’art. 26-bis non fa riferimento ad alcun impianto sanzionatorio, da applicarsi ai soggetti che non ottemperino agli adempimenti previsti.

Sulla base delle suddette considerazioni, e soprattutto tenendo conto delle tempistiche ristrette (in quanto il piano di emergenza interna dovrà essere predisposto entro il prossimo 4 marzo 2019), Confindustria, anche su sollecitazione di Federacciai, ha già avviato le prime interlocuzioni con il Ministero dell’Ambiente, al fine di ottenere chiarimenti rispetto alle  criticità segnalate.

A tale riguardo, sarà cura di Federacciai aggiornare tempestivamente le aziende Associate in merito ad eventuali sviluppi, in modo da fornire elementi utili per adempiere alle disposizioni di legge.

Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
Alfredo Schweiger
Marco Clivio
area.tecnica@federacciai.it

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