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Energivori elettrici – Riapertura portale e ulteriori integrazioni alla disciplina sugli energivori (Delibera 644/2018)

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Energivori elettrici – Riapertura portale e ulteriori integrazioni alla disciplina sugli energivori (Delibera 644/2018)

Si informa che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha pubblicato la Deliberazione 644/2018/R/ELL

Si informa che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha pubblicato la Deliberazione 644/2018/R/ELL con la quale integra le disposizioni sugli energivori elettrici secondo quanto di seguito riportato:

a) Riapertura del portale

L’Autorità dà mandato alla Cassa di riaprire in via straordinaria il portale ai fini dell’inserimento nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per le agevolazioni di competenza degli anni 2017, 2018 e 2019, per un arco temporale di almeno 15 giorni e non superiore a 30 giorni, al fine di dare la possibilità a tutte le imprese aventi titolo alle suddette agevolazioni di accedere al sistema. La Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) definirà le modalità e le relative tempistiche per l’apertura con apposita circolare da pubblicare almeno 15 giorni prima della riapertura straordinaria del portale. Come riportato nei considerata della Deliberazione, la riapertura avverrà nel mese di gennaio 2019, si invitano pertanto le aziende potenzialmente interessate a monitorare a partire dai prossimi giorni il sito energivori della Cassa (https://energivori.ccse.cc/).

b) Rettifica delle dichiarazioni 2018

In merito ai casi di imprese iscritte al portale di Cassa per il riconoscimento delle agevolazioni per il 2018 e che non hanno ancora proceduto a rettificare la dichiarazione riportante il dato non corretto e/o non hanno inviato la documentazione necessaria al superamento del disallineamento riscontrato, la Deliberazione dispone che le stesse debbano provvedere a fornire alla Cassa idonea documentazione integrativa comprovante il rispetto dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 21 dicembre 2017, entro e non oltre il 15 marzo 2019. Decorso tale termine, in caso di mancato invio della suddetta documentazione, la Cassa sostituirà la classe provvisoria di agevolazione precedentemente assegnata a tali imprese con la classe di agevolazione 0, pertanto non riconoscendo alcuna agevolazione.
Si invitano pertanto le imprese che si trovassero in tale situazione alla massima collaborazione con la Cassa, al fine di risolvere nei tempi indicati tutte le criticità e ottenere la classificazione definitiva.
In tal senso si riporta quanto chiarito dalla Cassa. La CSEA, a seguito del riscontro dell’incongruenza, invia una PEC all’azienda. E’ essenziale ricordare che, nel caso l’azienda riscontrasse di aver erroneamente dichiarato un dato di consumo e/o contabile, non è sufficiente rispondere alla PEC allegando la documentazione richiesta per “sanare” il disallineamento. L’azienda dovrà necessariamente procedere attraverso il portale, facendo richiesta di rettifica. A questo punto, l’azienda riceverà una PEC con la quale la si abilita a procedere alla rettifica. L’azienda dovrà pertanto rifare la dichiarazione ex novo con i dati esatti e la motivazione del disallineamento, oltre ad inviare via PEC la documentazione eventualmente richiesta.
Qualora l’azienda riscontrasse invece di aver correttamente dichiarato i dati di consumo indicati, potrà trasmettere i chiarimenti e la relativa documentazione di supporto tramite pec ed attendere successive indicazioni da parte della CSEA sul prosieguo dell’istruttoria. Per completezza si rimanda a quanto riportato nella Guida sui disallineamenti (che si allega), che le aziende interessate hanno già ricevuto dalla CSEA.

c) Assegnazione d’ufficio da parte di CSEA della classe di agevolazione provvisoria

La Deliberazione estende il concetto di classe provvisoria di agevolazione anche per il riconoscimento delle agevolazioni del 2019 e degli anni seguenti, allo scopo di evitare discontinuità nei passaggi d’anno. In particolare è previsto che, all’atto della costituzione del primo elenco per l’anno n (2019) la Cassa associa d’ufficio una classe di agevolazione provvisoria alle imprese che:

– sono state incluse nell’elenco dell’anno n-1 (2018) con una classe di agevolazione provvisoria: a tali imprese, fino all’assegnazione definitiva della classe di agevolazione corretta, viene assegnata per l’anno n la classe provvisoria di agevolazione già assegnata per l’anno n-1;

– sono state incluse nell’elenco dell’anno n-1 con classe di agevolazione definitiva, ma sono ancora soggette a controlli per i dati necessari all’assegnazione della classe definitiva di agevolazione per l’anno n: a tali imprese, fino all’assegnazione definitiva della classe di agevolazione corretta, viene assegnata come classe provvisoria di agevolazione per l’anno n la classe definitiva dell’anno n-1.

Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
Matteo De Simone
area.tecnica@federacciai.it

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