
Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre u.s., è stato pubblicato il Decreto Legge n. 135/2018, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” (c.d. Decreto Semplificazioni).
Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre u.s., è stato pubblicato il Decreto Legge n. 135/2018, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” (c.d. Decreto Semplificazioni).
Per quanto riguarda in particolare il tema della tracciabilità dei rifiuti, si segnala che il comma 1 dell’art. 6 dispone l’abrogazione del sistema elettronico di tracciabilità SISTRI, e di conseguenza l’abrogazione del versamento dei relativi contributi da parte dei soggetti iscritti, a partire dal prossimo 1 gennaio 2019
“1. Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all’articolo 7 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78.”
Il comma 3 dell’art. 6 dispone inoltre che, a partire dal 1 gennaio 2019 “e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”, le imprese che erano soggette al SISTRI garantiscano la tracciabilità dei rifiuti mediante il noto sistema cartaceo (registro di carico/scarico e formulario di identificazione dei rifiuti), a cui si applicano le sanzioni dell’art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006
“3. (omissis) i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto (omissis) si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (omissis)”.
Ricordando che il Decreto è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U. (vale a dire dal 15 dicembre u.s.) e che dovrà essere convertito in legge entro i successivi 60 giorni (eventualmente anche con modifiche), per un utile approfondimento si invia in allegato il testo completo dell’art. 6.
Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
Marco Clivio
Alfredo Schweiger
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