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MATERIALI ED OGGETTI A CONTATTO CON ALIMENTI (MOCA) Obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n.29/2017

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MATERIALI ED OGGETTI A CONTATTO CON ALIMENTI (MOCA) Obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n.29/2017

Si segnala che, entro il prossimo 31 luglio, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Decreto Legislativo n. 79/2017 (in allegato), gli operatori economici (produttori/venditori all’ingrosso/importatori) di materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti, c.d. MOCA, dovranno comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente una serie di informazioni, riguardanti: dati dell’impresa, sede operativa, tipologia di MOCA, tipologia di attività, ecc.

Si segnala che, entro il prossimo 31 luglio, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Decreto Legislativo n. 79/2017 (in allegato), gli operatori economici (produttori/venditori all’ingrosso/importatori) di materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti, c.d. MOCA, dovranno comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente una serie di informazioni, riguardanti: dati dell’impresa, sede operativa, tipologia di MOCA, tipologia di attività, ecc.
In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria riportata all’art. 6 comma 4, di seguito:

Art. 6
1. Per consentire la effettuazione di controlli ufficiali conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.882/2004 gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicano all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale.
4. Gli operatori economici che non adempiono agli obblighi previsti ai commi 1, 2 e 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.

Ai fini della suddetta comunicazione, il Ministero della Salute ha predisposto, e recentemente inviato al Sistema Associativo, un apposito modello corredato di note per la compilazione (in allegato), precisando al contempo che eventuali comunicazioni già pervenute sotto altra forma saranno da ritenersi ugualmente valide.

Si sottolinea come, in ambito siderurgico, il tema possa ad esempio essere di interesse per le filiere della banda stagnata e dell’acciaio inossidabile, materiali utilizzati nella produzione di contenitori, utensili da cucina, macchinari a contatto con gli alimenti, ecc.

Sanzioni D.Lgs. n. 79/2017
Nel sottolineare che l’obbligo di comunicazione si inserisce nel più ampio contesto della disciplina sanzionatoria prevista dal D.Lgs. n. 79/2017, illustriamo di seguito le ulteriori disposizioni di particolare interesse per il settore siderurgico, le quali si rifanno ai seguenti regolamenti comunitari:
– Regolamento CE n. 1935/2004, “Riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari”;
– Regolamento CE n. 2023/2006, “Sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contato con prodotti alimentari”.

Regolamento CE n. 1935/2004
Le sanzioni amministrative pecuniarie riferibili al Regolamento CE n. 1935/2004 sono riportate negli artt. 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo, e si riferiscono essenzialmente alle seguenti fattispecie:
– produzione/trasformazione/distribuzione di MOCA che trasferiscono, ai prodotti alimentari, componenti in quantità tale da costituire pericolo per la salute umana o da comportare una violazione dei limiti di migrazione globale (laddove previsti) o da deteriorare le caratteristiche organolettiche (art. 2);
– etichettatura, diffusione, o presentazione di MOCA con “modalità idonee ad indurre in errore i consumatori circa l’impiego sicuro e corretto dei materiali e degli oggetti in conformità della legislazione alimentare” (art. 2);
– violazione degli obblighi di comunicazione dell’uso di sostanze autorizzate ai sensi dell’art. 11 del Regolamento (art. 3);
– violazione degli obblighi di etichettatura (art. 4);
– mancato ritiro dei prodotti difettosi, o comunque mancata comunicazione ai consumatori delle informazioni sui rischi per la salute umana che possono derivare, direttamente o indirettamente, dai MOCA (art. 5).

Regolamento CE n. 2023/2006
Le sanzioni amministrative pecuniarie riferibili al Regolamento CE n. 2023/2006 sono riportate all’art. 6, e riguardano essenzialmente (oltre all’obbligo di comunicazione sopra indicato):
– omissione nell’istituire, attuare e far rispettare un sistema di assicurazione della qualità;
– mancata istituzione e mantenimento di un efficace sistema di controllo della qualità;
– mancata elaborazione e conservazione di un’adeguata documentazione sulle specifiche, le formulazioni ed i processi di fabbricazione per la conformità e la sicurezza dei MOCA;
– mancato rispetto  delle norme specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione.

Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
Marco Clivio
area.tecnica@federacciai.it

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