
Albo Nazionale Gestori Ambientali – Requisiti e verifica idoneità del Responsabile Tecnico (RT)
Tag: Circolari, RifiutiDue recenti delibere dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (Delibera n. 6/2017 e Delibera n. 7/2017) hanno avuto per oggetto la figura del Responsabile Tecnico, definendo quali siano i requisiti che deve possedere nonché le modalità e le tempistiche per la verifica, iniziale e periodica, di tali requisiti.
Ricordiamo che il Responsabile Tecnico viene nominato dalle imprese e dagli enti che fanno richiesta di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (Decreto n. 120/2014 – Regolamento dell’Albo).
Due recenti delibere dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (Delibera n. 6/2017 e Delibera n. 7/2017) hanno avuto per oggetto la figura del Responsabile Tecnico, definendo quali siano i requisiti che deve possedere nonché le modalità e le tempistiche per la verifica, iniziale e periodica, di tali requisiti.
Ricordiamo che il Responsabile Tecnico viene nominato dalle imprese e dagli enti che fanno richiesta di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (Decreto n. 120/2014 – Regolamento dell’Albo).
Requisiti e verifica idoneità del Responsabile Tecnico
Innanzitutto, per un opportuno inquadramento del tema, occorre fare riferimento al Regolamento dell’Albo che, all’art. 12, stabilisce – in termini generali – quali siano i requisiti del Responsabile Tecnico, vale a dire:
“a) idonei titoli di studio;
b) esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione;
c) idoneità di cui all’articolo 13.”
e all’art. 13 – sempre in termini generali – fornisce indicazioni sulla verifica dell’idoneità del Responsabile Tecnico, vale a dire:
“l’idoneità (…) è attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.”.
La Delibera n. 6/2017 e la Delibera n. 7/2017 dell’Albo (trasmesse in allegato), entrano quindi nel dettaglio di quanto sopra (artt. 12 e 13 del Decreto n. 120/2014), e dalla loro lettura combinata ne consegue in sintesi che:
a) per quanto riguarda il titolo di studio (si veda l’art. 2 della Delibera n. 7/2017), il Responsabile Tecnico deve essere in possesso almeno del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
La laurea viene invece richiesta per ricoprire il ruolo di Responsabile Tecnico per determinate classi delle categorie 8, 9 e 10 (si veda l’allegato A della Delibera n. 6/2017).
b) per quanto riguarda l’esperienza richiesta al Responsabile Tecnico, tale esperienza deve essere acquisita nel settore di attività per la cui categoria viene chiesta l’iscrizione, e l’art. 1 della Delibera n. 6/2017 illustra le diverse casistiche in cui la stessa può essere documentata (ad esempio come legale rappresentante; come responsabile tecnico o direttore tecnico; ecc.).
c) per quanto riguarda le verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico, tali verifiche saranno iniziali per i Responsabili Tecnici di nuova nomina, e poi quinquennali per confermare il ruolo già ricoperto. Non è più quindi previsto il corso di formazione. Gli argomenti oggetto delle verifiche sono elencati nell’allegato C della Delibera n. 6/2017 (suddivisi in modulo obbligatorio per tutte le categorie, e moduli specialistici per ciascuna categoria), mentre le modalità e le tempistiche di svolgimento delle verifiche sono definite nella Delibera n. 7/2017.
Evidenziamo che, ai sensi dell’art. 2 della Delibera n. 6/2017, il legale rappresentante dell’impresa iscritta all’Albo che ricopre anche il ruolo di Responsabile Tecnico è “dispensato dalle verifiche”, qualora “abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno venti anni. Son consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell’ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo”.
Per opportunità, riportiamo il solo calendario delle prime verifiche, suddiviso per Sezione regionale:
– Sezione Veneto, 19 dicembre 2017;
– Sezione Campania, 9 gennaio 2018;
– Sezione Sardegna, 17 gennaio 2018;
– Sezione Lombardia, 24 gennaio 2018;
– Sezione Sicilia, 31 gennaio 2018;
– Sezione Lazio, 7 febbraio 2018;
– Sezione Piemonte, 14 febbraio 2018.
Regime transitorio
Ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Delibera n. 6/2017, i Responsabili Tecnici già nominati per imprese ed enti iscritti all’Albo alla data del 16 ottobre 2017 (entrata in vigore della Delibera n. 6/2017), possono continuare a svolgere la propria attività – in regime transitorio – senza alcuna necessità di verifica per cinque anni dalla data di entrata in vigore della Delibera.
Tali soggetti sono altresì esplicitamente esonerati dall’obbligo relativo al titolo di studio (art. 2 della Delibera n. 7/2017).
Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
Marco Clivio
Alfredo Schweiger
area.tecnica@federacciai.it