
ETS Post 2020 – Impianti piccoli emettitori (cd. “OPT OUT”) – Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dall’ETS
Tag: Circolari, CO2/ETSSi informa che il Comitato ETS ha pubblicato la Deliberazione 23/2021 con la quale stabilisce la disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dall’ETS per il IV Periodo (2021-2030).
Si informa che il Comitato ETS ha pubblicato la Deliberazione 23/2021 con la quale stabilisce la disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dall’ETS per il IV Periodo (2021-2030).
Gli impianti Piccoli Emettitori esclusi dall’ETS per il periodo 20121-2025 a far data dal 1 gennanio 2021 sono elencati nell’Allegato I della Deliberazione.
Per quanto di interesse delle aziende associate si evidenziano, in particolare, le disposizioni riportate al Capo I e IV relative ai Piccoli Emettitori esclusi dall’ETS per il periodo 2021-2025 elencati nell’Allegato 1 e le disposizioni di cui al Capo III, relative agli Impianti che hanno scorporato unità di riserva o emergenza conformemente alle previsioni dell’articolo 27 bis, par. 3 della Direttiva ETS, riportati nell’Allegato 3. Gli Allegati 1 e 3 sono aggiornati almeno semestralmente.
Rimandando alla lettura della Deliberazione per i dettagli, si riportano di seguito i principali aspetti relativi alla nuova disciplina.
Piccoli emettitori (Capo I e IV)
Esclusione dal sistema ETS per il periodo 2021-2025, emissioni consentite ed elementi di flessibilità (artt. 1; 2; 4 e 17)
– A far data dal 1 gennaio 2021 gli impianti in Allegato 1 sono esclusi dal sistema EU ETS per il periodo 2021 – 2025. Un impianto escluso, che in uno degli anni del quinquennio 2021 – 2025 emette più di 25.000 tCO2, rientra nel sistema EU ETS a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il superamento della predetta soglia, e non può essere ulteriormente escluso fino al 2025. La verifica è fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni.
– Ciascun impianto può emettere annualmente gratuitamente una quantità di tonnellate di CO2 eq. inferiore o pari alle emissioni ad esso consentite, come specificate nell’apposita colonna dell’Allegato 1 e riportate nel Registro Nazionale Piccoli Emettitori (RENAPE).
– Per ciascuna tonnellata di emissioni di CO2 eq in eccesso rispetto alle emissioni consentite, il gestore dell’impianto, a sua scelta:
a) corrisponde all’erario il prezzo medio della quota EUA nell’anno precedente, determinato secondo le previsioni dell’allegato 4.
b) oppure trasferisce sul conto del Comitato istituito presso il Registro dell’Unione di cui all’articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 47/2020, il corrispondente quantitativo di quote di emissione (EUA) valide per il periodo 2021 – 2025. Con apposita comunicazione al Comitato e al Registro dell’Unione il gestore rende noto il codice del conto da cui è stato effettuato il trasferimento.
L’assolvimento dell’obbligo di conformità, attraverso il pagamento o il trasferimento delle quote EUA per le emissioni in eccesso, avviene su base annuale entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
– Nel caso in cui le emissioni annuali dell’impianto risultino inferiori alle emissioni consentite per quell’anno, il gestore dell’impianto può cumulare la differenza ai fini della conformità dell’anno successivo.
Nel caso in cui le emissioni annuali dell’impianto risultino superiori alle emissioni consentite per quell’anno, oltre all’eventuale surplus dell’anno precedente, il gestore dell’impianto può utilizzare le emissioni consentite disponibili per l’anno successivo, nella misura massima del 30% di queste ultime. Le emissioni consentite dell’anno successivo sono automaticamente decurtate nella medesima misura percentuale.
– Per gli impianti che alla data di approvazione della delibera non risultano già iscritti nel RENAPE, il Comitato provvede a detta iscrizione dal primo gennaio 2021.
– Per gli impianti di cui agli allegati 1, i quali risultano iscritti nel Registro dell’Unione alla data di approvazione della delibera, il relativo conto è posto in stato di sospensione, a cura dell’Amministratore nazionale del Registro dell’Unione, a partire dal primo giugno 2021.
– Nel caso in cui nel quinquennio 2021 – 2025 un impianto emetta più di 25.000 tCO2, lo stesso viene posto in stato di sospensione nel RENAPE mutando lo stato di attività in “in EU ETS” e il gestore richiede l’apertura di un conto all’Amministratore nazionale del Registro dell’Unione; qualora il conto sia già esistente nel Registro dell’Unione ma posto in stato di esclusione, lo stesso è nuovamente incluso a cura dell’Amministrazione nazionale. Il Comitato comunica al gestore e alla Commissione Europea che l’impianto dal medesimo anno è riammesso nel sistema EU ETS. Le quote rilasciate a norma dell’articolo 10 bis della diretiva 2003/87/UE sono concesse a decorrere dall’anno del rientro.
Rideterminazione delle emissioni consentite (artt. 3; 7 e 14)
– Nel caso in cui si verifichino le modifiche allo stato di attività disciplinate dall’art. 14 e più precisamente si verifichino situazioni di “Inattività”, “Sospensione” e “Chiusura o cessazione parziale” la rideterminazione delle emissioni consentite avviene d’ufficio, a conclusione delle procedure previste nella delibera (per i dettagli si rimanda all’art.14), proporzionalmente al periodo di sospensione dell’attività dell’impianto ed è annotata nel RENAPE a cura del Comitato.
– E’ prevista altresì la rideterminazione delle emissioni ai sensi della cosiddetta allocazione dinamica, e più specificamente:
a) Nel caso di determinazione delle emissioni consentite secondo la metodologia A, il quantitativo delle emissioni consentite per l’anno di riferimento è soggetto a modifica, ovvero ad aumento o a diminuzione, coerentemente con le variazioni, se superiori al 15%, del livello di attività per sotto-impianto, come media dei livelli di attività dell’anno precedente a quello di riferimento e dell’anno a quest’ultimo precedente. Per la modifica eventuale delle emissioni consentite dell’anno 2021, sono presi a riferimento i livelli di attività degli anni 2019 e 2020; per l’anno 2022, quelli del 2020 e 2021. Per le modifiche successive alla prima, si prende in considerazione una variazione uguale o superiore al 5% in aumento o in diminuzione.
b) Nel caso di determinazione delle emissioni consentite secondo la metodologia B, il quantitativo delle stesse in ognuno degli anni del periodo 2021-2025 è soggetto a modifica, ovvero ad aumento o a diminuzione, coerentemente con le variazioni, se superiori al 15%, della capacità produttiva, rispetto al livello del 2005, anche se intervenute prima del 2021, tenendo debitamente conto degli incrementi di efficienza energetica. Per quanto riguarda gli impianti che hanno utilizzato la metodologia B è prevista anche la possibilità di richiesta di rideterminazione delle emissioni nel caso di modifica della “natura e funzionamento” dell’impianto. Per le casistiche di rideterminazione legate alla metodologia B, nell’Allegato 6 sono riportati tutti i dettagli e le formule di calcolo necessarie la richiesta.
– Per tutte le casistiche riportate ai punti a e b la rideterminazione delle emissioni consentite si applica dall’anno successivo a quello in cui la modifica ha avuto luogo, previa specifica istanza attivabile dal gestore in via esclusiva e utilizzando la modulistica disponibile sul portale ETS (https://www.ets.minambiente.it/). La rideterminazione è a cura del Comitato, che aggiorna allo scopo l’Allegato 1, annotando le variazioni nel RENAPE, e le comunica al gestore per il tramite di informativa su portale.
– Per quanto riguarda gli impianti che hanno optato per la metodologia A, a partire dal 2021 i gestori comunicano entro il 30 aprile di ogni anno i livelli di attività per sottoimpianto ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 sulla base del relativo piano della metodologia di monitoraggio e utilizzando il modulo disponibile nella sezione dedicata agli impianti di dimensioni ridotte del portale ETS.
La comunicazione deve essere trasmessa al Comitato con le modalità indicate nella sezione dedicata agli impianti di dimensioni ridotte del portale ETS, corredata di attestato di verifica che può essere condotta anche fuori sito, rilasciato da un verificatore accreditato.
Piano di monitoraggio e relativo aggiornamento (art. 5)
– Per il periodo 2021 – 2025 i gestori degli impianti effettuano il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra secondo il piano di monitoraggio approvato dal Comitato; il Comitato tiene conto del Piano di Monitoraggio in vigore nelle modalità previste dal Portale ETS (si invitano in tal senso le aziende a tenere monitorato tale Portale).
– I gestori trasmettono richiesta di aggiornamento del Piano di monitoraggio per le modifiche significative ai sensi dell’art.15 del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, ivi incluse il cambio di ragione sociale, dell’identità del gestore, di denominazione di impianto o di indirizzo dell’impianto entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta modifica nelle modalità previste dal portale ETS.
– Ai fini dell’approvazione del Piano di monitoraggio, il Comitato valuta la completezza e la correttezza della documentazione pervenuta nonché la coerenza con i principi di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e, se del caso, provvede a richiedere le necessarie integrazioni che devono essere trasmesse al Comitato entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta. Entro 90 giorni dal ricevimento del Piano di monitoraggio, il Comitato si pronuncia sull’approvazione del Piano, con propria deliberazione. In caso di approvazione con prescrizioni, il gestore recepisce tali prescrizioni ed invia un nuovo Piano di monitoraggio entro i successivi 30 (trenta) giorni.
Aggiornamento del Piano della metodologia di monitoraggio (art. 6)
– I gestori degli impianti che hanno scelto la metodologia A aggiornano il proprio Piano della Metodologia di Monitoraggio a fronte di modifiche significative ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/331, entro 60 giorni dall’avvenuta modifica.
– Ai fini dell’approvazione della modifica del Piano della metodologia di monitoraggio, il Comitato valuta la completezza e la correttezza della documentazione pervenuta nonché la coerenza con i principi di cui al Regolamento delegato (UE) 2019/331 e, se del caso, provvede a richiedere le necessarie integrazioni che devono essere trasmesse al Comitato entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta. Entro 90 giorni dal ricevimento del Piano, il Comitato si pronuncia sull’approvazione dello stesso, con propria deliberazione. In caso di approvazione con prescrizioni, il gestore recepisce tali prescrizioni ed invia un nuovo Piano della metodologia di monitoraggio entro i successivi 30 (trenta) giorni.
Comunicazione annuale delle emissioni e disposizioni semplificate per le attività di verifica 8 (artt. 8 e 9)
– Per il periodo 2021 – 2025 i gestori degli impianti effettuano la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra secondo il modulo disponibile nella sezione dedicata agli impianti di dimensioni ridotte del portale ETS. I gestori trasmettono la comunicazione entro il 30 aprile di ogni anno (a partire dal 2022 per le emissioni del 2021). La comunicazione deve essere trasmessa nelle modalità indicate nella sezione dedicata agli impianti di dimensioni ridotte del portale ETS, corredata di attestato di verifica rilasciato da un verificatore accreditato.
– La comunicazione è realizzata da un verificatore accreditato, che può effettuare la verifica “fuori sito”. All’atto della verifica il verificatore accerta comunque la congruità delle informazioni riportate sul Piano di monitoraggio e, nel caso di scelta della metodologia A, sul Piano della metodologia di monitoraggio. Qualora necessario il verificatore richiede al gestore di aggiornare, entro il 30 giugno successivo, il Piano di monitoraggio e il Piano della metodologia di monitoraggio sulla base delle proprie osservazioni, facendone esplicito riferimento all’interno dell’attestato di verifica.
– Ogni anno un campione casuale costituito dal 5% degli impianti esclusi che hanno inviato la comunicazione delle emissioni corredata da attestato di verifica fuori sito, è assoggettato, per il medesimo anno, a ulteriore controllo tramite verifica in sito da parte di un verificatore accreditato diverso da quello che ha espletato la verifica fuori sito per il medesimo impianto e il medesimo anno. La relativa delibera del Comitato contenente gli impianti selezionati è adottata entro il 7 maggio di ogni anno. I gestori degli impianti estratti ricevono comunicazione specifica. La comunicazione delle emissioni ulteriormente verificata, è inviata entro i 30 (trenta) giorni successivi a quello di pubblicazione della delibera.
Modulistica e tariffe (artt. 15 e 16)
– Per tutti gli adempimenti previsti dalla delibera 23/2021 e dalla normativa in vigore per gli impianti di dimensioni ridotte si utilizzano i moduli disponibili nel portale ETS che devono essere trasmessi attraverso apposita funzionalità sviluppata nell’ambito della sezione dedicata agli impianti di dimensioni ridotte del Portale ETS stesso. Per tutti gli adempimenti, le istanze devono essere sottoscritte dal gestore dell’impianto con firma digitale basata su un certificato qualificato e trasmesse al Comitato secondo le modalità indicate nella sezione dedicata agli impianti di dimensioni ridotte del Portale ETS. Si invitano pertanto le aziende a monitorare le diverse sezioni del portale dedicate ai Piccoli Emettitori per verificare la pubblicazione della modulistica aggiornata e delle indicazioni sulle modalità operative per l’espletamento dei diversi adempimenti.
– A far data dal 1 gennaio 2021, per i soli adempimenti relativi al IV periodo, ai gestori degli impianti si applicano le tariffe stabilite da specifico decreto pubblicato ai sensi del comma 2, articolo 46 del decreto legislativo 47/2020. Si ricorda che ad oggi il decreto che stabilisce le tariffe per il IV periodo non è stato ancora pubblicato.
Impianti che hanno scorporato unità di riserva o emergenza (Capo III)
Il gestore di un impianto dell’allegato 3 include nella comunicazione delle emissioni le unità di riserva o emergenza elencate nel medesimo allegato che nell’anno di riferimento hanno superato le 300 ore di funzionamento annuo.
Il superamento della soglia di 300 ore comporta la reinclusione delle unità di riserva o emergenza interessate nel perimetro dell’impianto e nel relativo piano di monitoraggio a partire dall’anno successivo a quello di riferimento.
Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
Matteo De Simone
area.tecnica@federacciai.it
ALLEGATI: