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Energivori elettrici – Sessione suppletiva per la presentazione della dichiarazione annuale e contribuzione ai costi amministrativi – DCO 191/2020 e osservazioni Confindustria

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Energivori elettrici – Sessione suppletiva per la presentazione della dichiarazione annuale e contribuzione ai costi amministrativi – DCO 191/2020 e osservazioni Confindustria

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Si informa che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la pubblicazione del Documento di consultazione 191/2020/R/eel, ha formalizzato una proposta per l’integrazione dell’attuale disciplina per le imprese a forte consumo di energia elettrica tramite l’istituzione di una “sessione suppletiva” per le imprese che non rispettano il termine perentorio attualmente previsto per la presentazione della dichiarazione.
 

 

Si informa che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la pubblicazione del Documento di consultazione 191/2020/R/eel, ha formalizzato una proposta per l’integrazione dell’attuale disciplina per le imprese a forte consumo di energia elettrica tramite l’istituzione di una “sessione suppletiva” per le imprese che non rispettano il termine perentorio attualmente previsto per la presentazione della dichiarazione. La sessione suppletiva costituisce una misura di “flessibilità” che l’Autorità ritiene di concedere alle imprese che, per loro colpa, restano tardive rispetto al termine perentorio fissato dalla deliberazione 921 2017 / eel. Ad oggi infatti sono stati considerati solo i casi rari in cui sussistevano gli estremi per la rimessione in termini di singole imprese e situazioni di oggettiva difficoltà, come nell’anno 2018, quando fu prevista una riapertura eccezionale del portale nei primi mesi del 2019 per regolare le dichiarazioni relative agli anni 2017-2019. Il documento illustra altresì le modalità di riscossione della contribuzione posta a carico delle imprese per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per la gestione di tale meccanismo.

 

A fronte dell’introduzione di questa misura di flessibilità, l’Autorità ha ravvisato la necessità di introdurre alcune misure integrative che prevedono alcuni “contrappesi” consistenti in:

  • una riduzione di un mese dell’agevolazione tariffaria, realizzata mediante un differimento del termine di decorrenza del diritto all’agevolazione (dall’1 febbraio, in luogo dell’1 gennaio dell’anno di riferimento).
  • una maggiorazione sull’indennità amministrativa dovuta alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per le imprese che aderiscono alla sessione suppletiva.
    In dettaglio, per ciascuna annualità a partire dall’anno 2021, è previsto il pagamento (entro la presentazione della dichiarazione) di un contributo di 100€ non rimborsabile in quota fissa a carico delle imprese che presentano, sul Portale della CSEA, la dichiarazione attestante la titolarità dei requisiti previsti dalla normativa. In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall’invio della contestazione all’impresa da parte della CSEA comporterà l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse. Nel caso della sezione suppletiva l’indennità amministrativa sale a 300€.
    un termine comunque perentorio per poter accedere alla sessione suppletiva. L’apertura del portale è fissata entro il 28 febbraio di ciascun anno n  per la dichiarazione di competenza per l’anno n, con chiusura entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dall’apertura del Portale. Decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento della agevolazione per tale anno.

E’ inoltre previsto, in via eccezionale, in relazione alle agevolazioni di competenza 2020 di dare mandato alla CSEA di aprire la sessione suppletiva, per un arco temporale di 30 giorni a decorrere dal 1 luglio 2020 al fine di dare la possibilità alle imprese aventi titolo alle agevolazioni di competenza dell’anno 2020 di presentare la dichiarazione per l’anno 2020 con riconoscimento dal 1 febbraio 2020 in caso di accertamento dei requisiti richiesti.

 

Osservazioni Confindustria in risposta al DCO 191/2020

Lo spirito della proposta risulta condivisibile ed è vista con favore l’introduzione in modo stabile di una sessione suppletiva per la presentazione della dichiarazione annuale da parte delle imprese energivore. Si tratta di un’apertura positiva da parte dell’Autorità, che viene incontro alle difficoltà operative in cui spesso, più o meno colpevolmente, si sono trovate le imprese e che hanno fatto sì che, negli anni, molti soggetti aventi diritto alle agevolazioni ne siano stati esclusi per motivi formali. Le varie casistiche riscontrate, infatti, seppure riferibili alle aziende, non sempre derivano da negligenza o incuria, ma da condizioni di oggettiva difficoltà ad ottemperare agli adempimenti procedurali in cui, soprattutto le imprese di minori dimensioni, si sono venute a trovare.

Al fine di integrare al meglio la proposta dell’Autorità, sono state presentate le seguenti osservazioni ai quesiti specifici del DCO:

– Richiesta di una semplificazione delle procedure di presentazione delle domande, che dovrebbe essere maggiormente interiorizzato nell’Amministrazione in un’ottica push invece di pull, come per esempio la raccolta di alcuni dati già presenti nelle banche dati delle Amministrazioni in modo da creare una sorta di “pre-compilazione” della dichiarazione.

– Prevedere l’apertura di una sessione suppletiva relativa a tutti gli anni precedenti il 2020, sia per la disciplina attuale che per quella precedente, in modo da dare pari opportunità a tutte le imprese di poter beneficiare di questa nuova disposizione che l’Autorità intende introdurre. Tale finestra eccezionale dovrebbe essere l’occasione per sanare in maniera definitiva i casi passati, seppur prevedendo l’applicazione di una penale a compensazione dei maggiori oneri di gestione, e riportare tutti sullo stesso piano, casi di nuove inadempienze e casi pregressi, a maggior ragione per gli anni, come il 2016, rimasti fuori da qualsiasi intervento dell’Autorità.

–   Richiesta di un approfondimento in merito al calcolo delle penalità in relazione alla classe di appartenenza (FAT.x e VAL.x) e alle modalità di erogazione dell’agevolazione tariffaria per chi invia la dichiarazione tardiva: ad esempio sulle modalità di storno degli oneri di sistema addebitati in fattura nel mese di febbraio e marzo dell’anno n, considerato che gennaio è escluso dall’agevolazione e che la lista delle imprese ammesse dovrebbe essere pubblicata ad aprile.

Per quanto riguarda il pagamento del contributo alla CSEA, se appare giusta la previsione del pagamento dello stesso come “condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa dichiarante nell’elenco”, appare oltremodo eccessiva e non proporzionata l’ulteriore previsione contenuta nello schema di deliberazione (nuovo punto 8.5) in base alla quale in caso di mancata regolarizzazione entro 60 giorni dell’eventuale pagamento non conforme si determini «l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse». Al fine di tutelare gli interessi dell’Amministrazione al ristoro dei costi istruttori appare sufficiente prevedere che in caso di mancata regolarizzazione del pagamento la procedura di iscrizione nell’elenco resti sospesa.

– Stante la gravissima situazione economica attuale in cui versa il sistema produttivo, dovuta all’emergenza COVID 19, si propone di non applicare, limitatamente alla sola agevolazione 2020, la penalizzazione dell’agevolazione su 11 mesi anziché 12.

 

Vi terremo aggioranti sugli ulteriori sviluppi.

 

 

Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
Matteo De Simone

area.tecnica@federacciai.it

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