
Comunicazione sui miglioramenti introdotti alla metodologia di monitoraggio – Scadenza 30 giugno 2017
Tag: Circolari, CO2/ETSTali adempimenti a carico dei gestori degli impianti prevedono, nel caso sussistano determinate condizioni, la trasmissione all’autorità competente di:
– Relazione annuale, dovuta in caso di non conformità rilevanti e non rilevanti e di raccomandazioni riportate nell’ultima relazione di verifica (art. 69, comma 4 del Regolamento 601/2012).
Per quanto riguarda gli impianti a basse emissioni si ricorda che, sulla base delle indicazioni fornite lo scorso anno dal Comitato ETS, sono tenuti a inviare la Relazione solo in caso di presenza di non conformità rilevanti e non rilevanti nella relazione di verifica (escluse pertanto le raccomandazioni).
– Comunicazione periodica sui miglioramenti relativi ai flussi di fonti (art. 69, commi 1 e 2 del Regolamento 601/2012). Si ricorda che tale comunicazione prevede tempistiche a partire dal 2013 differenziate in base alla categoria di impianto (ogni quattro anni per la categoria A, ogni due anni per la categoria B e ogni anno per la categoria C). Si sottolinea che per il 2017 la comunicazione riguarda pertanto gli impianti di categoria C.
Si ricorda che in merito ai miglioramenti relativi a flussi di fonti, la comunicazione in questo caso è:
– obbligatoria, se non sono applicati almeno i livelli richiesti ai sensi del primo sottoparagrafo dell’articolo 26 comma 1 del Reg. UE 601/2012 per i dati di attività o per qualsiasi fattore di calcolo.
– opzionale, se i miglioramenti sono legati alla qualità dei dati senza alcun impatto diretto sul livelli, ad esempio aumento della frequenza delle analisi.
Si precisa, pertanto, che gli operatori dovranno valutare l’eventuale necessità di compilazione delle sezioni relative alla comunicazione periodica.
La comunicazione andrà compilata sia per descrivere le ragioni per cui l’applicazione dei livelli richiesti non sarebbe tecnicamente realizzabili o comporterebbe costi sproporzionatamente elevati, sia quando si ritenga che le misure per “l’innalzamento” dei livelli siano divenute tecnicamente realizzabili e non comportino più costi sproporzionatamente elevati, per comunicare le modifiche da apportare al piano, specificando le tempistiche di attuazione.
Con riferimento alle modalità per la compilazione e l’invio delle comunicazione, sulla base delle informazioni riportate sul sito del Ministero dell’Ambiente (https://www.minambiente.it/pagina/monitoraggio-delle-emissioni-di-gas-ad-effetto-serra-il-periodo-2013-2020-gli-impianti), il gestore compila e trasmette sia la comunicazione (art. 69 commi 1e 2) che la relazione (art. 69 comma 4) mediante l’apposito modulo predisposto dal Comitato ETS.
La comunicazione deve essere sottoscritta dal gestore dell’impianto con firma digitale basata su un certificato qualificato ed inviata a: ras.comunicazioni-ET@minambiente.it.
L’oggetto dell’e-mail dovrà riportare “Aut. n. xxxx: comunicazione sui miglioramenti anno 20YY”; sostituendo “xxxx” con il numero di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra dell’impianto per il quale è stata trasmessa la comunicazione, e yy con l’anno al quale si riferisce la comunicazione inviata.
Si precisa infine che, i miglioramenti riportati nel Modulo (relazione e comunicazione) non aggiornano automaticamente il piano di monitoraggio. Ogni qualvolta i miglioramenti richiedono modifiche del piano di monitoraggio (cfr. art. 15 del Regolamento), l’aggiornamento del piano di monitoraggio deve essere presentato per approvazione al Comitato ETS, secondo le modalità riportate sul sito web del Ministero dell’Ambiente al seguente link: https://www.minambiente.it/pagina/monitoraggio-delle-emissioni-di-gas-ad-effetto-serra-il-periodo-2013-2020-gli-impianti.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
Matteo De Simone
Alfredo Schweiger
area.tecnica@federacciai.it