
Il Parlamento in fase di conversione (L. 128/2019) ha apportato alcune limitate modifiche ai contenuti del D.L. originale, già precedentemente illustrati nella nostra comunicazione prot.162/2019 dello scorso 6 settembre .
La legge di conversione ha lasciato infatti immutate le modalità di finanziamento, la dotazione finanziaria massima e le finalità del “Fondo per la transizione energetica nel settore industriale” (art. 13, comma 2), aggiungendo tuttavia l’indicazione: “dando priorità a interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l’utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone”.
Si riporta in allegato il testo definitivo dell’art. 13 del D.L. 101/2019, con evidenziate le modifiche apportate dalla legge di conversione.
L’attenzione si sposta ora sui decreti attuativi che dovranno stabilire criteri, condizioni e procedure per l’utilizzo delle risorse del fondo. Si ricorda inoltre che è attesa nei prossimi mesi la proposta della Commissione UE per la revisione delle Linee guida sugli aiuti di stato ETS, che definirà le regole UE a cui dovranno attenersi gli schemi nazionali di compensazione dei costi indiretti per il periodo post 2020.
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Alfredo Schweiger
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D.L. 101/2019 Art. 13