
Linee guida del Ministero dell'Ambiente per la gestione degli stoccaggi di rifiuti e la prevenzione dei rischi
Tag: Circolari, RifiutiTale circolare, “di carattere non cogente”, annulla e sostituisce la precedente nota del MATTM Prot. 4064 del 15/03/2018, ed è di particolare interesse per quanto riguarda l’obbligo, introdotto dall’art. 26-bis del c.d. Decreto sicurezza (Legge n. 132/2018), per “i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione” di dotarsi – entro il prossimo 4 marzo – di un piano di emergenza interna.
Il paragrafo 6.2 della nuova circolare del MATTM infatti, nel richiamare quanto previsto dall’art. 26-bis, contiene il riferimento al piano di emergenza predisposto ai sensi dell’art. 5 (“Gestione dell’emergenza in caso di incendio”) del D.M. 10/03/1998 (“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”), specificando che il Decreto sicurezza ha esteso l’obbligo di predisposizione di tale piano (ex art. 5 del D.M. 10/03/1998) a tutti gli impianti stoccaggio e lavorazione rifiuti esistenti, anche a quelli con meno di 10 lavoratori, e l’adeguamento dello stesso ai contenuti dell’art. 26-bis:
“A tale riguardo si evidenzia che il piano di emergenza è già uno strumento obbligatorio per i luoghi di lavoro in cui sono impiegati più di 10 lavoratori, ai sensi dell’art. 5 del DM 10/3/1998.
La legge n. 132 del 2018 ne prevede la predisposizione per tutti gli impianti esistenti, ovvero l’adeguamento con il recepimento dei contenuti indicati dall’art. 26 bis, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Si raccomanda inoltre a tutti i gestori di trasmettere al prefetto competente per territorio le necessarie informazioni per l’elaborazione del piano di emergenza esterna agli impianti.”
Da una prima lettura, per quanto riguarda gli adempimenti di cui all’art. 26-bis (con scadenza 4 marzo p.v.) la circolare del Ministero sembrerebbe quindi specificare meglio l’ambito di applicazione, rimandando al piano di emergenza antincendio ex art. 5 del D.M. 10/03/1998, almeno quale base iniziale di partenza.
Alla luce di ciò, in attesa dei chiarimenti richiesti al MATTM da parte Confindustria, come prima indicazione operativa in previsione della scadenza del 4 marzo, si invitano le aziende associate a:
1) verificare il contenuto del proprio piano di emergenza antincendio ex art. 5 del D.M. 10/03/1998, nonché di altra documentazione (quale ad esempio autorizzazioni, altri piani, ecc.), individuando al loro interno la presenza di procedure specifiche relative agli stoccaggi di rifiuti autorizzati;
2) sempre con riferimento agli stoccaggi di rifiuti autorizzati, valutare la possibilità di aggregare tale documentazione già esistente (piano di emergenza antincendio, autorizzazioni, altri piani, ecc.) in un unico piano, eventualmente inserendo riferimenti specifici alle finalità indicate nell’art. 26-bis (si veda la ns. comunicazione riportata di seguito).
Concludiamo sottolineando che, sugli adempimenti ex art. 26-bis, vista l’approssimarsi della scadenza del 4 marzo, Confindustria sta proseguendo nelle interlocuzioni con il MATTM, ribadendo le criticità già segnalate (vedi ns. comunicazione Prot. 209/2018), che si auspica siano affrontate da una nota interpretativa ministeriale, attesa entro i primi giorni della prossima settimana. A tale riguardo, sarà cura di Federacciai dare tempestiva comunicazione alle aziende associate.
Per quanto riguarda, infine, gli altri contenuti della circolare Prot. 1121/2019 del MATTM (“di carattere non cogente”) sulla gestione operativa degli stoccaggi di rifiuti e la prevenzione dei rischi, Confindustria ha rilevato e segnalato al Ministero una serie di ulteriori criticità, riassunte nel documento in allegato (Osservazioni Circolare MATTM 1121-2019).
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
Marco Clivio
area.tecnica@federacciai.it