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Servizio di interrompibilità gas per l’anno termico 2020/2021 – Pubblicazione deliberazione ARERA 511/2020/R/GAS

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Servizio di interrompibilità gas per l’anno termico 2020/2021 – Pubblicazione deliberazione ARERA 511/2020/R/GAS

Si informa che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha pubblicato, in attuazione delle disposizioni previste dal D.M. 30 settembre 2020 (si veda ns. Comunicazione Prot. 282/2020 dello scorso 6 ottobre), la Deliberazione 511/2020/R/GAS.

Servizio di interrompibilità gas per l’anno termico 2020/2021 – Pubblicazione deliberazione ARERA 511/2020/R/GAS

Si informa che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha pubblicato, in attuazione delle disposizioni previste dal D.M. 30 settembre 2020 (si veda ns. Comunicazione Prot. 282/2020 dello scorso 6 ottobre), la Deliberazione 511/2020/R/GAS.

Con la Deliberazione nello specifico l’ARERA definisce:
·        le modalità di attuazione e la remunerazione del servizio di interrompibilità gas per l’anno termico 2020/2021;
·        le sanzioni da applicare ai soggetti che non hanno provveduto alla riduzione dei prelievi in caso di attivazione;
·        le modalità di partecipazione alla procedura indetta da Snam per l’aggiudicazione del servizio basato su criteri di merito economico;
·        le modalità per la compensazione del corrispettivo CRVOS, che verrà rimborsato, completamente o parzialmente, ai soggetti che hanno prestato il servizio.

Rimandando alla lettura della Deliberazione per i dettagli della procedura, si riportano di seguito i principali aspetti trattati dalla Deliberazione.

1.      Con comunicazione del 1 dicembre 2020, il MISE ha quantificato:
·        in 10 milioni di metri cubi standard il volume giornaliero da reperire tramite il servizio di interrompibilità;
·        in 12 il numero massimo di giorni di attivazione anche non continuativi e
·        in quattro le volte in cui il servizio può essere attivato durante il periodo che va dal 4 gennaio al 31 marzo 2021.

2.      In base alle informazioni allegate alla comunicazione del MISE, la probabilità di attivazione del servizio di interrompibilità è valutabile in una volta ogni venti anni per cinque giorni.

3.      Possono partecipare alla procedura di assegnazione del servizio:
·        il cliente singolo, inteso come il cliente finale industriale che offre il servizio per un quantitativo interrompibile non inferiore a 50.000 smc/g;
·        l’aggregatore, inteso come il soggetto che riceve dai clienti aggregati (ciascuno caratterizzato da un quantitativo interrompibile non inferiore a 5.000 smc/g) mandato irrevocabile a presentare le offerte per il servizio di interrompibilità, per un quantitativo interrompibile complessivo non inferiore a 50.000 smc/g;
·        il cliente multi-sito, inteso come il cliente finale industriale che svolge il ruolo di aggregatore esclusivamente in relazione a siti di cui è titolare anche in qualità di consorzio con responsabilità diretta.

4.      Ciascun soggetto di cui al punto 3., ai fini della partecipazione alla procedura, presenta la propria offerta contenente i seguenti elementi:
a)      quantitativo complessivo interrompibile per cui assume l’impegno (≥ 50.000 smc/g);
b)      corrispettivo unitario fisso F richiesto a fronte dell’impegno alla riduzione, espresso in euro/Smc/g;
c)      corrispettivo unitario variabile V richiesto in caso di attivazione del servizio, espresso in euro/Smc;
d)      nel caso di più punti di interconnessione con la rete di trasporto e/o distribuzione, deve essere indicato per ciascun punto di riconsegna il quantitativo interrompibile, la cui somma deve coincidere ovviamente con il quantitativo complessivo interrompibile di cui al punto a).

5.      Il corrispettivo fisso F di cui al punto 4b non può essere superiore a 6 euro/Smc/g

6.      Il corrispettivo variabile V di cui al punto 4c non può essere superiore a 0,88 euro/Smc e dipende dal valore del corrispettivo fisso F secondo la formula riportata all’art. 3.3 della delibera. Ovvero, al variare di F, il corrispettivo V può assumere i valori riportati in tabella: 

fisso

variabile

F ≤ 6

V ≤ 0,88

[€/smc/g]

[€/smc]

0 ≤ F ≤ 5,78

sempre = 0,880

5,79

0,840

5,80

0,800

5,81

0,760

5,82

0,720

5,83

0,680

5,84

0,640

5,85

0,600

5,86

0,560

5,87

0,520

5,88

0,480

5,89

0,440

5,90

0,400

5,91

0,360

5,92

0,320

5,93

0,280

5,94

0,240

5,95

0,200

5,96

0,160

5,97

0,120

5,98

0,080

5,99

0,040

6,00

0,000

  1.       Snam valorizza ciascuna offerta in base al prezzo P = F + 0,25 * V (quindi P risulterà compreso fra 0,22 e 6) e procede all’aggiudicazione del servizio di interrompibilità, accettando le offerte secondo l’ordine di merito economico stilato in base a valori crescenti delle stesse. Ovvero, le offerte caratterizzate da un prezzo P inferiore saranno accettate per prime.

    8.      All’art. 4.1 della delibera viene indicata la modalità di calcolo dei quantitativi di gas oggetto di riduzione presso un punto di riconsegna a cui viene applicato il corrispettivo variabile da riconoscere in caso di attivazione del servizio.

    9.      All’art. 4.2 della delibera sono indicate le penali applicate per la mancata o parziale riduzione dei prelievi gas in caso di attivazione del servizio. Tali penali scattano per riduzione dei prelievi su base giornaliera inferiore al 95% del quantitativo interrompibile e sono calcolate con riferimento ad ogni singolo punto di riconsegna, tenendo conto dell’eventuale maggiore prelievo o minore immissione di energia elettrica (tale passaggio, poco chiaro nella delibera, dovrebbe essere poi meglio espresso nella procedura Snam). In sintesi le penali sono pari alla somma di:
    ·        2 * V * quantitativo di gas giornaliero non oggetto di riduzione rispetto agli impegni;
    ·        1,5 * F * massimo quantitativo di gas non oggetto di riduzione registrato nei giorni per i quali è stata richiesta l’attivazione del servizio.

    10.   All’art. 4.3 della delibera è indicata la penale applicata per prelievi di gas inferiori al quantitativo interrompibile nei giorni di non attivazione del servizio.

    11.   A decorrere dal mese di aprile 2021 viene riconosciuto ai clienti interrompibili un importo pari al prodotto fra il corrispettivo unitario fisso F e il quantitativo interrompibile per cui si è stato prestato il servizio, da erogare in 2 rate.

    12.   Entro 30 giorni dalla definizione dei bilanci definitivi del trasporto gas relativi al periodo 1 ottobre 2020 – 31 marzo 2021, Snam determina per ciascun cliente interrompibile:
    ·     l’importo dei corrispettivi variabili riconosciuti in caso di attivazione del servizio di interrompibilità;
    ·     l’importo delle penali dovute;
    ·     la compensazione del corrispettivo CRVOS applicato al minore fra il volume prelevato presso il punto di riconsegna presso il quale è stato prestato il servizio di interrrompibilità e il quantitativo interrompibile.

    13.   A decorrere dal secondo mese successivo rispetto al termine di cui al punto precedente, Snam procede con la regolazione in due rate della remunerazione variabile, delle eventuali penali e della restituzione del corrispetivo CRVOS.

    Sulla base di informazioni ricevute da Confindustria è prevista per oggi l’uscita sul sito di SRG del bando per la procedura di assegnazione del servizio di interrompibilità. Le richieste di assegnazione dovranno pervenire entro metà dicembre. I risultati dell’assegnazione saranno pubblicati il 23/12/2020.

    Sarà nostra cura tenervi aggiornati sui prossimi sviluppi.

Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
Matteo De Simone
area.tecnica@federacciai.it

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