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RIFORMA DEL SISTEMA ETS PER IL PERIODO POST-2020 Testo consolidato e prossimi provvedimenti di attuazione

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RIFORMA DEL SISTEMA ETS PER IL PERIODO POST-2020 Testo consolidato e prossimi provvedimenti di attuazione

E’ disponibile il testo consolidato della revisione della direttiva ETS per il periodo post-2020, che recepisce l’accordo raggiunto nel trilogo  (Commissione- Parlamento – Consiglio) lo scorso 9 novembre.

 

E’ disponibile il testo consolidato della revisione della direttiva ETS per il periodo post-2020, che recepisce l’accordo raggiunto nel trilogo  (Commissione- Parlamento – Consiglio) lo scorso 9 novembre. La direttiva, una volta formalmente adottata da Consiglio e Parlamento, sarà pubblicata presumibilmente nei primi mesi del 2018.

Come già evidenziato, il testo, confermando sostanzialmente tutte le anticipazioni già precedentemente fornite, pur costituendo un miglioramento rispetto alla proposta originaria della Commissione, ha disatteso alcune delle istanze chiave avanzate dall’industria (e supportate dal Parlamento UE), le quali avrebbero potuto garantire una maggiore tutela dei settori esposti alla concorrenza internazionale, tenendo conto degli impatti diretti e indiretti dello schema ETS.

Tra gli aspetti positivi:

– Una maggiore disponibilità di quote gratuite assegnabili all’industria, in caso di necessità per limitare l’impatto del fattore correttivo CSCF (+3% rispetto alla proposta originaria della Commissione, anche se il Parlamento aveva chiesto +5%). In base ad alcune stime, tuttavia questa percentuale non sarebbe sufficiente a scongiurare l’innesco del fattore correttivo per tutto il periodo 2021-2030.

– I criteri carbon leakage (quantitativi e qualitativi) e le relative soglie, pur riformulati rispetto a quelli attuali, consentirebbero all’intero settore siderurgico di rimanere tra i comparti tutelati attraverso il livello più alto di assegnazione gratuita. Bisognerà in ogni caso attendere la stesura della lista dei settori a cui verrà riconosciuto lo status carbon leakage, che dovrà esser formulata con successivo provvedimento attuativo (si veda di seguito).

– Introduzione della possibilità di incremento delle assegnazioni di quote gratuite, non solo in caso di installazione di nuova capacità (cd. nuovi entranti), ma anche nel caso di aumento di produzione, a condizione tuttavia che tale incremento sia superiore al 15% rispetto al periodo storico di riferimento.

Tra gli aspetti negativi:

– Nessuna centralizzazione a livello UE del sistema di compensazione finanziaria dei costi indiretti (richiesta seppur in forma parziale dal Parlamento). La compensazione rimarrà pertanto una misura opzionale a discrezione dei singoli stati membri, con il rischio che, come avvenuto nel periodo ETS attuale, venga implementata solo da alcuni stati e in termini quantitativamente disomogenei, perpetuando le attuali distorsioni intra UE.

– Taglio lineare dei benchmark (cd. “flat rate reduction”) che potrebbe andare oltre le performance tecnicamente raggiungibili  dagli impianti, seppur con soglie minime e massime riformulate (per il periodo 2021-2025 il taglio varia da un minimo di -3% ad un massimo di -24% rispetto ai benchmark attuali; per il periodo 2026-2030 da un minimo di -4% ad un massimo di -32% sempre rispetto ai benchmark attuali).  Al benchmark  dell’ “hot metal” (altoforno) verrà applicato il taglio lineare minimo, ma solo per il periodo 2021-2025, in considerazione delle problematiche associate al conteggio dei “waste gas” siderurgici.

– Introduzione di una serie di misure finalizzate ad aumentare artificialmente il prezzo delle quote di CO2 nel periodo 2021-2030 attraverso una consistente riduzione della liquidità del mercato (raddoppio del meccanismo della Market Stability Reserve fino al 2023 e una definitiva invalidazione di quote a partire dal 2023).

Si evidenzia che una valutazione dell’impatto della nuova direttiva ETS sul settore potrà essere condotta compiutamente solo dopo l’emanazione nei prossimi anni dei provvedimenti attuativi, che dovranno definire i parametri che influenzeranno in maniera determinante l’effettiva assegnazione di quote gratuite agli impianti nel periodo 2021-2030.
Tra questi di particolare rilievo sono i seguenti:

Definizione della lista dei settori a cui verrà riconosciuto lo status “carbon leakge”: la lista verrà stilata entro il 31/12/2019 sulla base di una verifica dei dati settoriali (emission intensity e trade intensity) relativi al triennio 2014-2016.  Si segnala a riguardo che la Commisione UE ha aperto da pochi giorni una consultazione pubblica con scadenza 12 febbraio 2018, per raccogliere osservazioni su alcuni degli aspetti metodologici di questa attività. Si anticipa che Federacciai, in coordinamento con Eurofer, contribuirà alla consultazione rispondendo al questionario predisposto (allegato alla presente).

Definizione dei parametri benchmark settoriali e delle regole armonizzate di assegnazione gratuita: i benchmark e i relativi tagli lineari applicabili dovranno essere definiti tenendo conto della performance del 10% degli impianti più efficienti per ciascuna tipologia produttiva, sulla base di dati aggiornati che i singoli stati membri dovranno raccogliere a livello di impianto e inviare alla Commissione UE entro il 30/09/2019 (e successivamente ogni 5 anni). Gli anni di riferimento saranno il biennio 2016-2017 per il calcolo dei benchmark applicabili per il quinquennio 2021-2025 e il biennio 2021-2022 per i benchmark applicabili per il quinquennio 2026-2030.

Federacciai seguirà costantemente il processo di attuazione della nuova direttiva e organizzerà a partire dai primi mesi del 2018 uno o più  incontri dedicati alle aziende associate per approfondire il funzionamento del rinnovato schema ETS, gli impatti sul settore, le problematiche associate ai provvedimenti attuativi in preparazione e pianificare eventuali attività di raccolta dati.

Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
Alfredo Schweiger
area.tecnica@federacciai.it

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