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Odorizzazione del Gas Naturale – Pubblicazione Decreto Ministeriale 18 maggio 2018

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Odorizzazione del Gas Naturale – Pubblicazione Decreto Ministeriale 18 maggio 2018

Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri (GU n.129 del 6-6-2018) il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche del gas che interviene in particolare sul tema della sicurezza dell’impiego del gas combustibile, andando a definire le attese regole sull’odorizzazione/soluzioni tecnico-impiantistiche alternative per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale che facciano, anche solo in parte, uso domestico o similare del gas, anche se combinato con usi tecnologici. Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e pertanto è in vigore a partire da oggi 07 giugno 2018.
Si ricorda che per uso similare del gas la normativa intende quelli analoghi, nel fine operativo, agli usi domestici (produzione di acqua calda, cottura, riscaldamento uni famigliare o centralizzato, illuminazione di ambienti privati).

Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri (GU n.129 del 6-6-2018) il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche del gas che interviene in particolare sul tema della sicurezza dell’impiego del gas combustibile, andando a definire le attese regole sull’odorizzazione/soluzioni tecnico-impiantistiche alternative per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale che facciano, anche solo in parte, uso domestico o similare del gas, anche se combinato con usi tecnologici. Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e pertanto è in vigore a partire da oggi 07 giugno 2018.
Si ricorda che per uso similare del gas la normativa intende quelli analoghi, nel fine operativo, agli usi domestici (produzione di acqua calda, cottura, riscaldamento uni famigliare o centralizzato, illuminazione di ambienti privati).

La presente Comunicazione è rivolta pertanto in particolare alle aziende direttamente allacciati alla rete di trasporto e che sono state già coinvolte da Snam dall’iniziativa di Odorizzazione o alle aziende che in futuro faranno richiesta di allaccio diretto alla rete di trasporto.

Si riportano di seguito i principali contenuti di interesse del Decreto in merito a Odorizzazione/soluzioni tecnico-impiantistiche alternative (art. 2):
a) per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale che facciano, anche solo in parte, uso domestico o similare del gas, anche se combinato con usi tecnologici, l’onere di garantire tale uso del gas in condizioni di sicurezza per i lavoratori interessati, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è del datore di lavoro.
b) Il datore di lavoro può a tal fine avvalersi del supporto dell’impresa di trasporto la quale odorizzerà tutto il gas riconsegnato, operando secondo le soluzioni tecniche e le condizioni giuridiche da essa individuate. Il cliente finale resta libero di non accettare le soluzioni e le condizioni proposte; in tal caso garantirà l’uso del gas in condizioni di sicurezza secondo le prescrizioni riportate ai  successivi punti c), d) e e).
c) Il cliente finale direttamente allacciato alla rete di trasporto invia all’impresa di trasporto, entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, una comunicazione firmata dal legale rappresentante che attesta l’assenza o l’esistenza nel proprio impianto di un uso, anche solo in parte, domestico o similare del gas.
d) Il cliente finale che presenta uso di gas domestico o similare, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, invia all’impresa di trasporto l’attestazione, firmata dal legale rappresentante, che nell’impianto sono in esercizio idonei apparati per l’odorizzazione della quota di gas utilizzata per uso domestico o similare, secondo le regole della buona tecnica o di aver adottato soluzioni tecnico-impiantistiche alternative all’odorizzazione del gas e con finalità equipollenti, quali l’utilizzo di sensori di rilevamento della concentrazione dei gas combustibili accoppiati con dispositivi di intercettazione automatica dei gas combustibili o sistemi equivalenti, in accordo alla previsione delle regole della buona tecnica.
e) In caso di mancato invio della predetta comunicazione o della predetta attestazione, l’impresa di trasporto, previo avviso al cliente finale, procederà entro 30 giorni dalle rispettive scadenze alla disalimentazione del punto di riconsegna. L’impresa di trasporto non procederà all’apertura dei punti di riconsegna chiusi e/o non in esercizio relativamente ai quali i clienti finali non abbiano rilasciato le predette comunicazioni o attestazioni.

  1. f) Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, i clienti finali già odorizzati dall’impresa di trasporto che intendono procedere autonomamente all’assolvimento dei suddetti obblighi, ne daranno comunicazione al trasportatore, trasmettendo allo stesso anche l’attestazione sopra richiamata e definendo con lo stesso i pregressi rapporti. In assenza il trasportatore proseguirà la sua attività di odorizzazione.
    g) Per i clienti  finali che presentano una richiesta di un nuovo allaccio diretto alla rete di trasposto, valgono gli stessi criteri sugli obblighi di sicurezza impiego del gas combustibile (odorizzazione con o senza il supporto dell’impresa di trasporto o adozione di soluzioni tecnico impiantistiche alternative).
    h) Entro un anno dall’entrata in vigore del decreto e, successivamente con cadenza semestrale, l’impresa di trasporto comunica al Ministero gli elenchi dei clienti finali interessati con l’indicazione della scelta adottata con riferimento agli apparati per l’odorizzazione o alle soluzioni tecnico impiantistico alternative. Gli uffici del Ministero verificano, a campione, l’istallazione di tali dispositivi e la loro efficacia nel segnalare la presenza di gas in quantità pericolosa e/o interromperne il flusso.

    Il decreto infine approva la nuova Regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile di cui all’allegato A dello stesso.

Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
Matteo De Simone
area.tecnica@federacciai.it

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