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Nuovo regime di agevolazioni per le imprese “energivore elettriche” – D.M.” Condizionalità verdi”

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Nuovo regime di agevolazioni per le imprese “energivore elettriche” – D.M.” Condizionalità verdi”

Si informa che il 12 luglio 2024 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato sul proprio sito il Decreto Ministeriale (entrato in vigore alla stessa data) che disciplina le modalità e i criteri per il soddisfacimento delle condizioni e per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n.169, da parte delle imprese energivore (c.d. Condizionalità verdi).

 

Si informa che il 12 luglio 2024 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato sul proprio sito il Decreto Ministeriale (entrato in vigore alla stessa data) che disciplina le modalità e i criteri per il soddisfacimento delle condizioni e per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n.169, da parte delle imprese energivore (c.d. Condizionalità verdi). Si ricorda che, ai sensi articolo 3, comma 8 del decreto legge, le imprese che accedono alle agevolazioni sono tenute al rispetto dell’obbligo della diagnosi energetica e all’adozione di almeno una misura tra quelle elencate ai punti a, b e c del comma 8 (realizzazione degli interventi con tempo di ritorno di 3 anni previsti dalla diagnosi; copertura di almeno il 30% del proprio fabbisogno di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio; investimento di almeno il 50% dell’agevolazione in interventi per la riduzione dei gas a effetto serra).

Invitando le azienda alla lettura completa del testo di legge allegato, si riporta di seguito la sintesi dei principali contenuti del Decreto MASE.

Obbligo di diagnosi energetica

L’impresa energivora, all’atto di presentazione della domanda di iscrizione all’elenco energivori, dichiara di essere titolare di una diagnosi energetica in corso di validità ovvero di aver adottato un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione, includa una diagnosi energetica conforme all’allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, riferita ad un intero sito produttivo. Alle imprese multi-sito possono essere applicati i principi della clusterizzazione della diagnosi riferita alla partita IVA dell’impresa energivora conformemente alla norma UNI CEI EN 16247 – 3:2022. In applicazione di quanto previsto al periodo precedente, l’impresa trasmette sul portale internet per le diagnosi energetiche predisposto da ENEA la diagnosi energetica dei siti oggetto di clusterizzazione.

Adozione delle misure obbligatorie

L’impresa energivora è tenuta a dichiarare le modalità con cui ottempera all’obbligo sulle condizionalità verdi (adozione di almeno una misura) per ogni anno di fruizione delle agevolazioni, secondo modalità e termini che individuerà ARERA entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

– Attuazione delle raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica

Qualora l’impresa adotti questa opzione, deve:

  • per ciascun anno di fruizione delle agevolazioni, individuare gli interventi con un tempo di ritorno semplice non superiore ai tre anni ed un costo complessivo degli investimenti non eccedente l’importo dell’agevolazione percepita nell’anno di riferimento. A tal proposito, per le agevolazioni percepite nell’anno 2024, possono essere considerati gli interventi previsti nel rapporto di diagnosi energetica realizzati dal 1° gennaio 2024. In alternativa, l’impresa può individuare ed effettuare uno o più interventi con tempo di ritorno superiore a tre anni che producano un miglioramento del consumo specifico almeno pari a quello prodotto cumulativamente dai medesimi interventi con tempo di ritorno inferiore.
  • nell’anno di riferimento dell’agevolazione, effettuare investimenti corrispondenti ad almeno un terzo del valore degli interventi e completare la realizzazione degli interventi entro il secondo anno successivo a quello dell’agevolazione.

Nel caso di impresa di recente costituzione o non precedentemente assoggettata all’obbligo che, all’atto di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, non dispone di diagnosi energetica in corso di validità e ha quindi assunto l’impegno alla redazione della stessa entro l’anno di fruizione dell’agevolazione, il termine di cui al punto precedente viene posticipato al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento dell’agevolazione.
Per la richiesta ex-post delle agevolazioni per l’anno 2024, è fissato come termine il 31 marzo 2025 per la predisposizione e l’invio ad ENEA della diagnosi da parte delle imprese che accederanno alla sessione supplettiva di prossima apertura. Le imprese che si avvarranno di tale facoltà e richiederanno anche l’accesso alle agevolazioni per l’anno 2025, saranno però tenute a trasmettere la diagnosi energetica prima della presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni 2025.

È considerata adempiente agli obblighi, l’impresa energivora per la quale il rapporto di diagnosi non riporta interventi o interventi con tempo di ritorno non superiore a tre anni.

Per la determinazione del tempo di ritorno semplice dell’investimento, il prezzo dell’energia elettrica e degli altri vettori energetici è indicato dalle imprese in diagnosi energetica e opportunamente documentato. Il tempo di ritorno semplice dell’investimento è determinato con riferimento al momento della redazione della diagnosi energetica.
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, ENEA pubblica un elenco non esaustivo, da aggiornare con cadenza biennale, delle tipologie di interventi di efficienza energetica che possono essere utilizzate per la formulazione di proposte di interventi da riportare nel rapporto di diagnosi.

–  Copertura del fabbisogno energetico con energia da fonti che non emettono carbonio

Qualora l’impresa decida di adempiere alle green conditionalities coprendo, nell’anno di fruizione delle agevolazioni, almeno il 30% del proprio fabbisogno di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio, lo fa attraverso una delle seguenti modalità o una loro combinazione:

  • autoproduzione in sito o in sua prossimità;
  • contratti a termine (PPA) conclusi con produttori da fonti rinnovabili;
  • acquisizione e annullamento di garanzie d’origine.

L’impresa che attua questa modalità, aderisce al sistema di certificazione della percentuale di energia da fonti rinnovabili nel consumo di energia elettrica dei consumatori finali di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 14 luglio 2023, n. 224.

–  Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

Nel caso di scelta di questa opzione, l’impresa è tenuta a di investire almeno il 50% dell’importo dell’agevolazione percepita nell’anno di riferimento in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al di sotto del valore più basso tra i seguenti:

  • il 90% del parametro di riferimento applicabile per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione nell’ambito dell’UE Emission Trading System;
  • le emissioni medie del 10% dei migliori impianti elencati nel regolamento di esecuzione della Commissione 2021/447 per il prodotto rilevante.

A tal riguardo, entro la fine del secondo anno successivo all’anno di fruizione delle agevolazioni, l’impresa energivora trasmette a ISPRA la dichiarazione del verificatore delle emissioni di gas serra e una relazione verificata che confermi che l’investimento in questione ha portato a una riduzione del livello di emissioni di gas serra conformemente a quanto previsto sopra.

È considerata adempiente agli obblighi l’impresa energivora che dispone di un processo produttivo le cui emissioni di gas a effetto serra risultano conformi ai parametri sopra elencati.

Altri aspetti

I controlli e le verifiche sono svolte da CSEA, ENEA, GSE e ISPRA ai sensi di quanto riportato all’articolo 7 del D.M.

In particolare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, ENEA, GSE e ISPRA individuano le modalità e i termini con cui l’impresa energivora adempie agli obblighi, dandone comunicazione sul proprio sito internet.

Gli stessi enti verificano annualmente l’ottemperanza agli adempimenti, elaborando un rapporto entro il 30 giugno di ogni anno. Per le scadenze relative al 2024, la data ultima di rendicontazione dei controlli è il 31 dicembre 2024.

Sulla base di quanto riportato all’articolo 8 del decreto, a seguito dell’accertamento dell’inadempimento degli obblighi previsti, CSEA dispone la revoca delle agevolazioni e l’impresa energivora è tenuta a rimborsare l’importo, ancorché parzialmente, delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento degli obblighi.

Sono in particolare previste le seguenti “restituzioni parziali”:

  • per la mancata effettuazione degli investimenti per gli interventi previsti dalle diagnosi, l’impresa è tenuta al rimborso di una somma pari al doppio del costo dell’intervento, nel limite dell’agevolazione percepita nell’anno di competenza;
  • con riferimento al mancato adempimento degli obblighi di copertura con energia verde, l’impresa è tenuta alla restituzione del 50% dell’agevolazione percepita qualora abbia raggiunto, su base annua, una copertura del proprio fabbisogno complessivo da energia da fonti che non emettono carbonio uguale o superiore al 25%;
  • con riferimento agli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra, l’impresa è tenuta alla restituzione del 50% dell’agevolazione percepita qualora abbia raggiunto un valore di emissioni inferiore al valore maggiore tra il 110% del parametro minino indicato all’art. 6, comma 1, e il parametro massimo.

A decorrere dall’accertamento dei casi di inadempimento, l’impresa energivora non può beneficiare di ulteriori agevolazioni fino alla completa restituzione degli importi dovuti.

 

Sarà cura di Federacciai di tenervi aggiornati su prossimi sviluppi.

 

Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
Matteo De Simone
area.tecnica@federacciai.it

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