
Gas fluorurati a effetto serra – Dichiarazione F-Gas 2017 (dati riferiti al 2016)
Tag: Circolari, CO2/ETSCon riferimento alla scadenza annuale del 31 maggio per la compilazione della “Dichiarazione F-Gas” per tutte le apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra, si segnala che è stato attivato il sistema on-line per la trasmissione della dichiarazione 2017, per i dati riferiti all’anno 2016.
Con riferimento alla scadenza annuale del 31 maggio per la compilazione della “Dichiarazione F-Gas” per tutte le apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra, si segnala che è stato attivato il sistema on-line per la trasmissione della dichiarazione 2017, per i dati riferiti all’anno 2016.
La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione deve essere effettuata esclusivamente attraverso la consueta piattaforma accessibile dalla pagina web dell’ISPRA dedicata: https://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas .
Dal sito è possibile anche consultare e scaricare la documentazione aggiornata di supporto alla compilazione.
Si sottolinea in particolare che, come riportato dal sito dedicato dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), “l’entrata in vigore del nuovo Regolamento CE n.517/2014″ – che a partire dal 1 gennaio 2015 ha abrogato il Regolamento CE n. 842/2006 – “non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas, la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti.”
Si ricorda infine che l’adempimento, come stabilito all’art. 16, comma 1 del DPR 43/2012 recante attuazione del Regolamento CE 842/2006, è a carico degli operatori delle suddette apparecchiature.
In particolare il Regolamento CE n. 517/2014 all’art. 2, comma 8, definisce “operatore” una persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature contemplati dal regolamento stesso.
“L’effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:
– libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
– controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
– il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.
Il D.P.R. 43/2012 all’art. 2, comma 2, stabilisce che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti, oltre al sito di ISPRA, si rimanda alle pagine web del Ministero dell’Ambiente dedicate all’attuazione in Italia del nuovo Regolamento F-Gas e alla relativa Dichiarazione:
–https://www.minambiente.it/pagina/regolamento-ue-n-5172014-sui-gas-fluorurati-effetto-serra-e-che-abroga-il-regolamento-ce-n
–https://www.minambiente.it/pagina/dichiarazione-di-cui-allarticolo-16-comma-1-del-dpr-n-432012
Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
Matteo De Simone
area.tecnica@federacciai.it