
Energivori elettrici – Rettifica delle dichiarazioni 2018 (Scadenza 15/03/2019)
Tag: Circolari, ElettricitàSi ricorda che la Deliberazione ARERA 644/2018 stabilisce che, in merito ai casi di imprese iscritte al portale di Cassa per il riconoscimento delle agevolazioni per il 2018 e che non hanno ancora proceduto a rettificare la dichiarazione riportante il dato non corretto e/o non hanno inviato la documentazione necessaria al superamento del disallineamento riscontrato, le stesse debbano provvedere a fornire alla Cassa idonea documentazione integrativa comprovante il rispetto dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 21 dicembre 2017, entro e non oltre venerdì 15 marzo 2019.
Si ricorda che la Deliberazione ARERA 644/2018 stabilisce che, in merito ai casi di imprese iscritte al portale di Cassa per il riconoscimento delle agevolazioni per il 2018 e che non hanno ancora proceduto a rettificare la dichiarazione riportante il dato non corretto e/o non hanno inviato la documentazione necessaria al superamento del disallineamento riscontrato, le stesse debbano provvedere a fornire alla Cassa idonea documentazione integrativa comprovante il rispetto dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 21 dicembre 2017, entro e non oltre venerdì 15 marzo 2019. Decorso tale termine, in caso di mancato invio della suddetta documentazione, la Cassa sostituirà la classe provvisoria di agevolazione precedentemente assegnata a tali imprese con la classe di agevolazione 0, pertanto non riconoscendo alcuna agevolazione.
Si invitano pertanto le imprese che si trovassero in tale situazione (si allega l’ultimo Elenco Energivori 2018 pubblicato da CSEA e aggiornato al 18/02/2019) alla massima collaborazione con la Cassa, al fine di risolvere nei tempi indicati tutte le criticità e ottenere la classificazione definitiva.
In tal senso si riporta quanto chiarito in precedenza dalla Cassa. La CSEA, a seguito del riscontro dell’incongruenza, invia una PEC all’azienda. E’ essenziale ricordare che, nel caso l’azienda riscontrasse di aver erroneamente dichiarato un dato di consumo e/o contabile, non è sufficiente rispondere alla PEC allegando la documentazione richiesta per “sanare” il disallineamento. L’azienda dovrà necessariamente procedere attraverso il portale, facendo richiesta di rettifica. A questo punto, l’azienda riceverà una PEC con la quale la si abilita a procedere alla rettifica. L’azienda dovrà pertanto rifare la dichiarazione ex novo con i dati esatti e la motivazione del disallineamento, oltre ad inviare via PEC la documentazione eventualmente richiesta.
Qualora l’azienda riscontrasse invece di aver correttamente dichiarato i dati di consumo indicati, potrà trasmettere i chiarimenti e la relativa documentazione di supporto tramite pec ed attendere successive indicazioni da parte della CSEA sul prosieguo dell’istruttoria. Per completezza si rimanda a quanto riportato nella Guida sui disallineamenti (che si allega), che le aziende interessate hanno già ricevuto dalla CSEA.
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