
Energivori elettrici – Apertura portale CSEA per invio dichiarazione anno 2021 e modifiche nello schema di calcolo del VAL Apertura portale CSEA per invio dichiarazione anno 2021
Tag: Circolari, ElettricitàLa Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA) ha pubblicato la Circolare n. 41/2020/elt (allegata) con la quale rende disponibile con decorrenza 30 settembre 2020 il sistema telematico (Portale) per la raccolta della dichiarazione ai fine dell’inserimento nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità 2021 (DM 21/12/2017 – c.d. post riforma).
ENERGIA – ELETTRICITÀ’
Energivori elettrici – Apertura portale CSEA per invio dichiarazione anno 2021 e modifiche nello schema di calcolo del VAL
Apertura portale CSEA per invio dichiarazione anno 2021
La Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA) ha pubblicato la Circolare n.41/2020/elt (allegata) con la quale rende disponibile con decorrenza 30 settembre 2020 il sistema telematico (Portale) per la raccolta della dichiarazione al fine dell’inserimento nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità 2021 (DM 21/12/2017 – c.d. post riforma).
Il Portale è accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito di Cassa (www.csea.it) cliccando sul riquadro ENERGIVORI o tramite il link: https://energivori.ccse.cc/Energivori/.
Le imprese che abbiano già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più Elenchi possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.
Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”. Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare la dichiarazione.
Per supportare la compilazione della dichiarazione 2021, la CSEA ha predisposto una Guida alla compilazione delle dichiarazioni (Allegato 1 alla Circolare 41/2020).
Si riportano di seguito i principali elementi relativi alla presentazione della dichiarazione.
a) Imprese “NON neo costituite”
Per poter effettuare la dichiarazione, le imprese devono soddisfare i requisiti di cui al D.M. 21 dicembre 2017 nonché quelli previsti dalla deliberazione dell’Autorità 921/2017/R/eel, come successivamente modificata. Qualora i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l’invio della dichiarazione. In relazione ai requisiti previsti dalla normativa, la Cassa ha predisposto l’allegato “Requisiti di accesso alle agevolazioni Post Riforma” (Allegato 2 – Caso A Circolare 41/2020), di seguito riepilogati:
1) imprese che abbiano un consumo di energia elettrica pari almeno ad 1 GWh/anno nel periodo di riferimento (per l’anno di competenza 2020 il triennio che va dal 2016 al 2018);
2) imprese che operano nei settori dell’Allegato 3 della Comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea recante “disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” (Linee guida CE);
3) imprese che operano nei settori dell’Allegato 5 alle Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica in relazione al VAL, nel periodo di riferimento, non inferiore al 20%;
4) imprese che non rientrano fra quelle di cui ai punti 2) e 3), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla CSEA. Si allega per completezza l’elenco dei settori ammissibili di cui ai punti 2 e 3.
Non accedono alle agevolazioni in oggetto le imprese “in difficoltà” ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.
Per la compilazione e l’invio della dichiarazione, dopo avere effettuato l’accesso al Portale, si dovrà utilizzare la sezione dedicata “Dichiarazione Energivori Post Riforma (D.M. 21 dicembre 2017)” e, successivamente, selezionare il link “IMPRESE COSTITUITE PRIMA DEL 2020 – Compila Dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2021”.
Le imprese potranno accedere al sistema telematico per effettuare la dichiarazione dal 30 settembre fino alle ore 23:59 del 14 novembre 2020. Decorso tale termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di energia per l’annualità di competenza 2021 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva (riapertura del portale a partire dal 28 febbraio dell’anno 2021 ed efficacia dell’agevolazione richiesta e concessa in sessione suppletiva a partire dal 1° febbraio 2021, ovvero si perde l’agevolazione del mese di gennaio – si veda nostra Comunicazione Prot.190/2020 dello scorso 24/06/2020).
La Cassa entro il 18 dicembre 2020 pubblicherà sul Portale l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2020 distinte per classi di agevolazione.
b) Imprese neo costituite
Le imprese costituite da meno di un anno (cioè costituite nel 2020) o quelle senza consumi negli anni precedenti per inattività potranno accedere al Portale e, al fine di procedere alla compilazione, utilizzare la sezione dedicata “Dichiarazione Energivori Post Riforma (D.M. 21 dicembre 2017)” e, successivamente, selezionare il link “IMPRESA COSTITUITA NEL 2020 O, SE COSTITUITA NEGLI ANNI PRECEDENTI IL 2020, CHE RISULTI SENZA CONSUMI PER INATTIVITA’ PRODUTTIVA – Compila Dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2021”.
L’accesso al Portale sarà consentito esclusivamente dal 30 settembre fino al 31 dicembre 2020. Decorsa la scadenza del 31 dicembre 2020, l’iscrizione all’elenco per l’annualità di competenza 2021 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva.
Le imprese neo costituite presenteranno alla CSEA una dichiarazione basata sulle migliori stime dei dati di consumo ed economici dalle stesse elaborate per l’annualità 2020.
Sarà richiesto all’impresa, attraverso il Portale, l’invio di una ulteriore dichiarazione in cui la stessa si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall’allegato A della deliberazione 285/2018/R/eel dell’ARERA, che prevede l’invio alla CSEA, entro e non oltre il mese di novembre dell’anno 2021, della copia della dichiarazione IVA dell’anno 2020 recante il Codice ATECO prevalente dichiarato.
Contestualmente alla suddetta dichiarazione, l’impresa neo costituita deve allegare una relazione contenente:
– le modalità di stima dei consumi inseriti per l’anno 2020 in base alla produzione prevista, con una descrizione dei criteri utilizzati per la previsione stessa, nonché, ove disponibili, i dati di prelievo storici relativi a POD già esistenti;
– le modalità di stima dei dati di bilancio inseriti dell’anno 2020, in particolare il fatturato e il VAL (in applicazione della Determina del 12 ottobre 2017 11/2017 – DIEU), evidenziando l’eventuale utilizzo di dati storici della/le impresa/e eventualmente acquisita/e in fase di prima costituzione.
Al termine del primo anno di attività, sulla base di dati certificati, la CSEA effettua una verifica ex post per accertare l’ammissibilità dell’impresa e il rispetto dei limiti di contribuzione di cui al presente decreto. In base all’esito di questa valutazione saranno effettuati compensazioni o recuperi.
Per ulteriori chiarimenti la CSEA ha predisposto inoltre l’allegato “Requisiti di accesso alle agevolazioni Post Riforma” (Allegato 2 – Caso B Circolare 41/2020).
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 8 della Delibera ARERA n. 217/2020 (si veda nostra Comunicazione Prot.190/2020), a partire dalla dichiarazione energivori post riforma anno di competenza 2021, per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2021 è stato fissato dall’ARERA un contributo pari a:
– 100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
– 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo, le cui modalità saranno rese note da CSEA, è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
Per tutti i dettagli di carattere operativo, si rinvia al manuale disponibile sul sito della Cassa nella sezione energivori (cfr. Manuale utente Post Riforma) ed accessibili dal link che si trova al di sotto del box per le credenziali di accesso, nonché all’ulteriore documentazione pubblicata sul Portale energivori, tra cui le FAQ e il Vademecum per le dichiarazioni delle imprese che attestino di non versare in stato di difficoltà.
Si informa infine che l’ARERA ha pubblicato la Determinazione n. 16/2020 con la quale determina il prezzo di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017 ai fini del calcolo delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2021 (la Determina e la relativa tabella sono allegate alla presente).
Modifiche nello schema di calcolo del VAL
L’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha pubblicato la Determina n. 17/2020 che fornisce disposizioni in materia di raccolta dei dati di bilancio rilevanti ai fini del calcolo del VAL per la compilazione delle dichiarazioni a partire dall’anno 2021.
In particolare, l’ARERA ha stabilito quanto di seguito riassunto.
Su segnalazione da parte di CSEA vengono modificate alcune voci di bilancio (vedere “Nuova Tabella VAL” allegata) al fine di renderle del tutto conformi al Codice Civile e di più semplice applicazione:
– nella sezione relativa al “Valore delle produzione” la voce “1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni dei servizi relativi alla gestione caratteristica dell’impresa” viene sostituita con la voce più generale “1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni dei servizi”.
– nella sezione relativa ai “Costi della produzione” la voce “8. Per godimento di beni di terzi: canoni di affitto o leasing ad esclusione di quanto relativo a beni mobiliari afferenti la produzione” viene sostituita con la voce “8. Per godimento beni di terzi”.
A decorrere dal 1° gennaio 2018, la normativa a favore delle imprese energivore prevede che le agevolazioni non vengano più riconosciute ex post sotto forma di rimborso di una quota parte degli oneri di sistema pagati in bolletta ma direttamente pagando nelle bollette elettriche una quota inferiore della nuova componente ASOS (onere di sistema a copertura dei costi per le fonti rinnovabili). Per la trasparenza ed il controllo degli Aiuti di Stato, è prevista la registrazione delle agevolazioni concesse presso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e attualmente CSEA ha provveduto a registrare gli importi relativi all’annualità 2018 e sta procedendo all’iscrizione degli importi relativi al 2019. CSEA ha quindi predisposto su portale dedicato energivori una nuova sezione denominata “Aiuti di stato”, con le informazioni utili inerenti le agevolazioni godute dalle imprese a forte consumo di energia elettrica relativamente alle annualità “post riforma”.
Tutto ciò premesso, dato che le linee guida prevedono che il VAL debba essere calcolato al netto dell’agevolazione goduta, è stato modificato il modello di calcolo del VAL (vedere “Nuova Tabella VAL” allegata) in cui è possibile inserire anche l’ammontare delle agevolazioni godute a decorrere dal 1° gennaio 2018, ovvero agevolazioni “post riforma” ai sensi del DM 21 dicembre 2017.
Con riferimento al punto precedente, l’ARERA ha chiarito che:
– l’importo dell’agevolazione percepita post riforma deve essere calcolato come differenza tra l’ammontare ASOS che sarebbe stato pagato in assenza di agevolazione (quindi l’ASOS previsto per le imprese non energivore) e l’ammontare ASOS dovuto in presenza dell’agevolazione (secondo le classi VAL.x o FAT.x);
– le imprese possono utilizzare per la compilazione del VAL le informazioni relative alle agevolazioni post riforma rese disponibili – per le imprese a cui è stata assegnata una classe di agevolazione definitiva – nella sezione “Aiuti di stato” del portale web dedicato con riferimento agli anni 2018 e, a breve, anche 2019;
– in caso di mancato inserimento del valore dell’agevolazione percepita la dichiarazione non viene invalidata, dal momento che ciò comporta un minore indice di energivorità e quindi costituisce una condizione conservativa per il sistema;
– le nuove modifiche al calcolo del VAL hanno effetto solo per le agevolazioni di competenza 2021 e successive, non per le agevolazioni di competenze anteriori.
L’ARERA segnala infine la necessità di individuare le imprese che redigono i propri bilanci secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. A tal proposito, in fase di dichiarazione, le imprese a forte consumo di energia elettrica devono indicare la modalità con cui è stato redatto il bilancio ovvero selezionare una delle seguenti condizioni:
o dati di bilancio, 1 gennaio – 31 dicembre, già soggetto a revisione legale;
o dati di bilancio, 1 gennaio – 31 dicembre, dichiarati ai fini del calcolo del VAL verificati da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010;
o dati di bilancio originario su un periodo diverso da 1 gennaio – 31 dicembre, riclassificato ai fini del calcolo del VAL con procedura certificata da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010;
o dati di bilancio originario redatto secondo i principi contabili internazionali (standard IAS/IFRS), riclassificato ai fini del calcolo del VAL secondo lo schema definito dall’art. 2425 c.c. con procedura certificata da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010.
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Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
Matteo De Simone