
Emissions Trading 2013-2020 – Rilascio quote di emissione per l’anno 2017 (Deliberazione 34/2017)
Tag: Circolari, CO2/ETSLa delibera in particolare distingue gli impianti a cui viene riconosciuto l’immediato rilascio da quelli ai quali il rilascio è sospeso a causa della mancata trasmissione della comunicazione di pagamento, attraverso il nuovo portale AGES-ETS (www.registroets.it), della tariffa di cui all’art. 2 del D.M. 25/07/2016 (cd. Tariffa – Rilascio quote e Comunicazione delle emissioni del “Decreto Tariffe”) o a causa di istruttorie ancora in corso.
In particolare è prevista la seguente casistica:
Rilascio delle quote 2017 (art. 1)
a) Allegato A. Sono riportati i 538 impianti che hanno trasmesso la comunicazione di pagamento, attraverso il nuovo portale AGES-ETS (situazione al 19/03/2017), e per i quali non sussiste alcuna ulteriore circostanza tale da impedire il rilascio delle quote. Sono inclusi gli impianti che hanno richiesto un adeguamento a seguito di ampliamento sostanziale della capacità per i quali il rilascio è effettuato con riserva di eventuale integrazione dell’assegnazione (indicati con un asterisco).
Sospensione del rilascio quote 2017 (art. 2)
b) Allegato B. Individua 3 impianti, in regola con la comunicazione dell’effettuato pagamento della tariffa, per i quali è in corso un’istruttoria relativa all’aggiornamento dell’anagrafica.
c) Allegato C. Considera 83 impianti (in regola con la comunicazione dell’effettuato pagamento della tariffa) per i quali è in corso un’istruttoria relativa alla revisione dell’assegnazione con effetto potenziale sull’assegnazione gratuita, nonché eventuali istruttorie di aggiornamento anagrafico.
d) Allegato D. Individua i 425 impianti per i quali i gestori non hanno trasmesso al 19 marzo 2017 la comunicazione di pagamento della tariffa di cui all’art. 2 del Decreto Tariffe.
In riferimento alla trasmissione delle comunicazioni di pagamento della tariffa art. 2 D.M 25/07/2017 tramite il nuovo portale www.registroets.it, il Ministero ha segnalato che alcune aziende hanno trasmesso dei documenti ufficiosi (stampe da internet senza intestazione) o con transazioni non riscontrabili (stato: in lavorazione).
Sulla base di quanto comunicato per le vie brevi dal Ministero dell’Ambiente a Confindustria, i documenti corretti da trasmettere a dimostrazione del pagamento delle tariffe devono contenere i seguenti riferimenti:
– Codice IBAN del destinatario;
– Codice CRO/TRN, quindi codice univoco della transazione;
– Importo della transazione;
– Indicazione sulla Tesoreria territorialmente competente, destinataria del pagamento;
– Informazioni evidenti sia sull’istituto bancario di origine (carta intestata) sia sullo stato dell’operazione bancaria (eseguita, ricevuta, pagata, effettiva. Il Ministero starebbe infatti respingendo i documenti con “Stato: in lavorazione”, chiedendo documenti più attendibili.
È inoltre importante che questo documento ufficiale della banca (con le caratteristiche appena presentate) possa essere generato successivamente alla data di valuta, cosi da avere certezza della transazione.
Da ultimo ricordiamo che, secondo l’interpretazione del Ministero, la trasmissione della distinta di pagamento della tariffa 2016 (art. 2 del decreto tariffe) consente la trasmissione della comunicazione delle emissioni; mentre la trasmissione della distinta di pagamento della tariffa 2017 (sempre art. 2 del decreto tariffe) consente il rilascio delle quote annuali che altrimenti resta sospeso.
Si invitano pertanto le aziende a segnalarci (area.tecnica@federacciai.it) tutte le problematiche riscontrate, sia in merito all’accesso al nuovo portale AGES-ETS (accesso con dispositivi CdS) sia relative alla trasmissione della documentazione completa attestante i pagamenti delle tariffe, nonchè a incongruenze rispetto ai rilasci attesi.
In tal senso Confindustria ha già inviato una nota al Comitato per segnalare le problematiche ad oggi emerse e per sollecitare un intervento che definisca con certezza i tempi di rilascio, sia per le aziende in allegato B e C, sia per le aziende in allegato D, al fine di evitare indebite penalizzazioni rispetto agli obblighi di compliance.
Infine, in merito al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni 2016, si informa che il Comitato ETS ha pubblicato i Comunicati n. 1 e n. 2/2017 (allegate). Il primo Comunicato informa circa la rettifica, da parte di ISPRA, del valore del Potere Calorifico Inferiore (PCI) per il gas metano riportata nella tabella dei coefficienti standard.
Con il Comunicato 2/2017 invece viene precisato che l’Autorità Nazionale Competente, al fine di ovviare all’errore di ISPRA senza gravare sulle imprese, provvederà d’ufficio al ricalco delle emissioni 2016, esclusivamente per tenere conto del PCI rettificato, per tutte le comunicazioni, accompagnate dalla relativa dichiarazione di verifica, pervenute entro il 31 marzo 2017 sul nuovo portale AGES (www.registroets.it). L’Autorità Nazionale Competente darà comunicazione delle emissioni rettificate all’amministratore del Registro e ai gestori in tempo utile per consentire la restituzione del corretto ammontare di quote entro il 30 aprile p.v..
Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
Matteo De Simone
Alfredo Schweiger
ALLEGATI:
Deliberazione n.34/2017
Comunicato n. 1/2017
Comunicato n.2/2017