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Emissions Trading 2013-2020 – Comunicazione emissioni 2016 (Comunicato 3/2017)

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Emissions Trading 2013-2020 – Comunicazione emissioni 2016 (Comunicato 3/2017)
Si informa che in merito alla comunicazione delle emissioni 2016 il Comitato ETS ha pubblicato il Comunicato n. 3/2017 che fornisce chiarimenti in merito all’invio della comunicazione per i soli gestori che non riescono ad accedere al nuovo portale AGES-ETS.

 

AMBIENTE – EMISSIONS TRADING

Emissions Trading 2013-2020 – Comunicazione emissioni 2016 (Comunicato 3/2017)

Si informa che in merito alla comunicazione delle emissioni 2016 il Comitato ETS ha pubblicato il Comunicato n.3/2017 che fornisce chiarimenti in merito all’invio della comunicazione per i soli gestori che non riescono ad accedere al nuovo portale AGES-ETS.

In particolare il Comunicato stabilisce che, a partire dal 27 marzo, per i soli gestori che non riescono ad accedere al nuovo portale AGES-ETS (www.registroets.it), sarà consentito l’invio della comunicazione delle emissioni per l’anno 2016, accompagnata da dichiarazione di verifica, con posta elettronica all’indirizzo email ras.comunicazione-et@minambiente.it. La comunicazione e la dichiarazione di verifica devono essere trasmesse in formato excel e sottoscritte rispettivamente dal gestore e dal verificatore con firma digitale. L’oggetto dell’email dovrà contenere la seguente dicitura “Aut. n. xxxx: comunicazione delle emissioni 2016”.

Il Comunicato chiarisce che i gestori che invieranno le comunicazioni via email secondo la procedura sopra esposta, sono comunque invitati a trasmettere, entro il 30 aprile p.v., la stessa comunicazione (e relativa dichiarazione di verifica) attraverso il nuovo portale AGES-ETS (www.registroets.it).

Il Comitato sottolinea infine che, per le comunicazioni trasmesse per posta elettronica e contenenti il dato emissivo non calcolato con il potere calorifico rettificato ai sensi del Comunicato n. 1/2017, l’Autorità Nazionale Competente non potrà effettuare il ricalcolo d’ufficio delle emissioni 2016, in tempo utile per consentire la restituzione del corretto ammontare di quote entro il 30 aprile 2017. Pertanto tali gestori dovranno restituire un numero di quote pari a quelle comunicate via email e iscritte sul registro. Ciò premesso, dopo il 30 aprile, l’Autorità Nazionale Competente provvederà comunque d’ufficio al ricalcolo delle emissione in maniera che le quote restituite in eccesso risultino sul registro ai fini degli obblighi di restituzione futuri.

Ulteriori informazioni possono essere richieste a:

Matteo De Simone
Alfredo Schweiger

area.tecnica@federacciai.it

ALLEGATI:

Comunicato n. 1/2017
Comunicato n. 3/2017

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