
Compensazione costi indiretti ETS – Revisione delle Linee Guida UE sugli aiuti di stato ETS – Consultazione
Tag: Circolari, CO2/ETSSi informa che la Commissione UE ha pubblicato l’attesa proposta di revisione delle linee guida sugli aiuti di stato ETS, in forma di bozza di Comunicazione, avviando una consultazione pubblica, aperta fino al 10 marzo 2020. Il documento è riportato in allegato e tutte le informazioni relative alla consultazione sono disponibili al seguente link: https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_ets_stateaid_guidelines/index_en.html
Si informa che la Commissione UE ha pubblicato l’attesa proposta di revisione delle linee guida sugli aiuti di stato ETS, in forma di bozza di Comunicazione, avviando una consultazione pubblica, aperta fino al 10 marzo 2020. Il documento è riportato in allegato e tutte le informazioni relative alla consultazione sono disponibili al seguente link: https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_ets_stateaid_guidelines/index_en.html
Come noto, una volta approvata in via definitiva, la Comunicazione costituirà il riferimento a cui dovranno attenersi gli schemi nazionali di compensazione dei costi indiretti ETS, che gli stati membri possono volontariamente adottare a partire dal 2021, previa notifica alla Commissione stessa.
Si riportano di seguito in sintesi gli aspetti principali che emergono da una prima analisi della bozza di Comunicazione:
- Settori ammissibili. La siderurgia (NACE 24.10) viene confermata tra i settori ai quali è consentito concedere l’aiuto (elencati in allegato I). Si sottolinea che rispetto alle linee guida attuali i settori ammissibili si riducono da 14 a solo 8. Si evidenzia inoltre che, rispetto alle linee guida attuali, nella voce “Siderurgia” non è più presente la dicitura che faceva riferimento all’inclusione della produzione dei tubi senza saldatura. E’ previsto inoltre che gli stati membri possano scegliere di concedere l’aiuto soltanto ad alcuni dei settori ammissibili elencati nell’allegato I, purché la scelta sia effettuata sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e trasparenti.
- Intensità massima dell’aiuto. La percentuale massima consentita è fissata al 75% dei costi indiretti eleggibili. Tale parametro rimarrebbe stabile durante l’intero IV periodo ETS, senza cioè la degressività nel tempo che era invece prevista nel III periodo (85% nel 2013-14-15; 80% nel 2016-17-18; 75% dal 2019).
- Possibilità di incremento dell’aiuto condizionata all’incidenza dei costi sul VAL. Ispirandosi ad un principio analogo previsto nelle linee guida EEAG (aiuti di stato energia-ambiente), è introdotta anche in questo ambito la possibilità, per gli stati membri, di aumentare il livello di compensazione a singoli beneficiari eleggibili, qualora, anche dopo aver applicato la compensazione massima del 75%, i costi indiretti costituiscano ancora una percentuale significativa del valore aggiunto lordo (VAL). Tale soglia percentuale è tuttavia al momento lasciata indeterminata nella bozza posta in consultazione.
- Condizionalità dell’aiuto rispetto agli sforzi di efficienza energetica e decarbonizzazione. L’erogazione dell’aiuto viene vincolato non solo all’obbligo di effettuazione di audit energetici, ma anche alla verifica, da parte delle autorità competenti dello stato membro, di determinate condizioni,che dimostrino in maniera oggettivamente quantificabile lo sforzo messo in atto dall’azienda per l’efficienza energetica e/o per la decarbonizzazione (per i dettagli e i parametri quantitativi si veda il punto 5 della Comunicazione).
- Metodologia di calcolo. Il calcolo dell’importo della compensazione massima a livello di impianto è analogo a quello previsto dalle linee guida attuali, e tiene conto dei seguenti fattori: intensità massima dell’aiuto; benchmark di efficienza di consumo di energia elettrica (da definire a livello settoriale); produzione annuale di prodotti (o consumo annuale di energia); fattore di emissione di CO2 della generazione elettrica (da definire per ciascun stato membro o area geografica pertinente); prezzo della quota nell’anno precedente (media dei prezzi a termine giornalieri a un anno). Analogamente a quanto previsto dalle linee guida attuali, regole specifiche sono dedicate ai settori ai quali è applicato un BM ETS basato sulla sostituibilità combustibile-elettricità (NB: caso applicabile alla produzione acciaio da EAF).
- Benchmark e fattori di emissione. I valori dei benchmark settoriali di efficienza del consumo di energia elettrica e dei fattori di emissione di CO2 della generazione elettrica non sono al momento specificati nella bozza in consultazione e saranno inseriti in una seconda fase, rispettivamente in allegato II e III. I fattori di emissione (tCO2/MWh) saranno calcolati come media ponderata dell’intensità di CO2 dell’energia elettrica prodotta da combustibili fossili in quel determinato stato membro o area geografica pertinente.
Per un ulteriore approfondimento si veda in allegato la nota esplicativa pubblicata dalla Commissione e il report finale del consulente tecnico della Commissione che illustra in dettaglio, tra gli altri aspetti, la metodologia con cui è stata valutata l’ammissibilità dei settori.
In ambito Eurofer si procederà nei prossimi giorni ad elaborare una bozza di risposta alla consultazione, condivisa a livello di settore europeo, che verrà circolata per osservazioni non appena disponibile. Eventuali commenti od osservazioni possono essere inviati fin da ora ad area.tecnica@federacciai.it.
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Alfredo Schweiger
area.tecnica@federacciai.it