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Disposizioni in tema energia introdotte dal Decreto Bollette e dal Decreto Proroghe

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Disposizioni in tema energia introdotte dal Decreto Bollette e dal Decreto Proroghe

Si informa che sono stati pubblicati (GU n. 228 del 29-9-2023) il Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 131 c.d. “Decreto Bollette” e il Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132 c.d “Decreto Proroghe”, che contengono misure in tema energia di interesse per il settore.

Si informa che sono stati pubblicati (GU n. 228 del 29-9-2023) il Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 131 c.d. “Decreto Bollette” e il Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132 c.d “Decreto Proroghe”, che contengono misure in tema energia di interesse per il settore. I Decreti dovranno essere convertiti in Legge dal Parlamento entro 60 gg dalla pubblicazione in Gazzetta.

Per quanto riguarda il Decreto Proroghe, l’art. 7 dispone l’anticipo dal 31/12/2023 al 16/11/2023 del termine per l’utilizzo in compensazione o la cessione dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al primo e secondo trimestre 2023 per tutte le tipologie di aziende interessate dalla misura (aziende “energivore” e non; aziende “gasivore” e non).

Il Decreto Bollette è intervenuto per confermare per il quarto trimestre 2023 le sole misure relative a riduzione degli oneri gas e IVA sul gas naturale e per introdurre la riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022 (Linee Guida “CEEAG”) a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Agevolazioni su oneri e IVA sui consumi di gas naturale

L’art 1 del Decreto prevede:

  1. la riduzione al 5% dell’IVA per le somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali nei mesi di settembre, ottobre e dicembre 2023 (disposizione che si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia);
  2. l’azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore gas anche per il quarto trimestre 2023. In merito alla definizione delle aliquote degli oneri di sistema sul gas naturale e sull’energia elettrica per il quarto trimestre 2023 si rimanda per i dettagli a quanto definito da ARERA con la Delibera 429/2023/R/com (https://www.arera.it/it/docs/23/429-23.htm) in attuazione delle disposizione previste dal DL.

Riforma delle agevolazioni per le imprese “energivore elettriche”

Per i dettagli del nuovo regime di agevolazioni, che entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2024, previsto dall’art. 3 del DL Bollette si rimanda alla Nota tecnica allegata.

Si sintetizzano di seguito i principali aspetti di rilievo delle nuove agevolazioni e i prossimi passi necessari per l’attuazione della norma.

  • Accedono alle agevolazioni le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni medesime (es. nel 2022 in riferimento agli aiuti per il 2024 con presentazione dell’istanza nel 2023), hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
    a)    operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
    b)    operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
    c)    pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023, delle agevolazioni per le imprese energivore elettriche con il vecchio regime (di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017).

Pertanto il nuovo regime di agevolazioni, rispetto all’attuale, non prevede, per l’ammissibilità, anche il rispetto di un requisito di intensità energetica (i cosiddetti indici fat e VAL) a livello di singola impresa.

  • Per quanto riguarda la siderurgia i settori ammissibili sono tutti classificati tra quelli ad alto rischio; in particolare, rispetto alle precedenti Linee Guida, vengono confermati i codici NACE:
    24.10 “Attività siderurgiche”;
    24.20 “Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relative guarnizioni in acciaio”;
    24.31 “Stiratura a freddo di barre “;
    24.32 “Laminazione a freddo di nastri”;
    24.34 “Trafilatura a freddo”;
    e aggiunto il settore con codice NACE 25.50 ” Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri “.
  • Le imprese che accedono alle agevolazioni che operano nei settori ad alto rischio sono quelle che beneficiano delle agevolazioni massime. Nello specifico sono soggette a contribuire alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativi al sostegno delle energie rinnovabili, nella misura del minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia (riduzione degli oneri Asos dell’85%) e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa. Rispetto all’attuale regime di aiuti, non sono previsti scaglioni in base a livelli crescenti delle soglie di “intensità energetica” a livello di impresa.
  • In ciascun anno, i contributi dovuti dalle imprese non possono, in ogni caso, essere inferiori al prodotto tra 0,5 €/MWh e l’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.
  • In conformità con le Linee Guida “CEEAG” le imprese che accedono alle agevolazioni sono tenute al rispetto dei criteri di “condizionalità” (obbligo della diagnosi energetica e adozione di almeno una misura tra quelle elencati ai punti a, b e c del comma 8).
  • In merito ai prossimi passaggi attuativi:
  1. L’efficacia delle disposizioni previste dalla riforma è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea;
  2. ARERA dovrà dare attuazione alla norma con provvedimenti che definiscano i contenuti riportati al comma 10 (es. modalità e tempi per presentazione istanze; compiti di CSEA, ecc.). In tal senso l’Autorità ha pubblicato la Deliberazione 434/2023/R/EEL con la quale dispone:
    • di dare mandato alla CSEA, in via urgente, di sospendere l’apertura ordinaria del Portale energivori, prevista per il 30 settembre 2023 per la raccolta delle dichiarazioni delle imprese a forte consumo di energia elettrica relative alle agevolazioni di competenza 2024;
    • di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti per l’attuazione delle nuove disposizioni contenute nel Decreto Legge prevedendo, contestualmente, che CSEA possa aprire il Portale energivori per la presentazione delle autodichiarazioni relative alla competenza 2024 non appena abbia completato i necessari sviluppi, nelle more della conclusione del suddetto procedimento;
    • di prevedere che il procedimento si concluda entro 60 giorni dalla pubblicazione della decisione della Commissione europea in merito alle nuove disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica.
  3. Il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentita l’ARERA, pubblicherà un decreto ministeriale con il quale saranno individuati le modalità e i criteri per il soddisfacimento delle condizioni e l’assolvimento agli obblighi, quali quelli relativi al rispetto dei criteri di condizionalità di cui ai comma 8 dell’art. 3.

Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
Matteo De Simone
area.tecnica@federacciai.it

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