
AMBIENTE – SOTTOPRODOTTO – Circolare ministeriale esplicativa per l’applicazione del D.M. 264/2016
Tag: SottoprodottoSi informa che il Ministero dell’Ambiente in data 30 Maggio 2017 ha emanato una circolare esplicativa per l’applicazione del D.M. 13 ottobre 2016 n. 264 “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.
La circolare, allegata alla presente comunicazione, è disponibile sul sito web del MATTM al seguente link https://www.minambiente.it/pagina/circolari-0
La circolare, anche a seguito dei numerosi quesiti pervenuti al Ministero, è finalizzata a fornire alcuni chiarimenti sui contenuti del D.M. 264/2016 per favorirne una uniforme applicazione e interpretazione.
Si informa che il Ministero dell’Ambiente in data 30 Maggio 2017 ha emanato una circolare esplicativa per l’applicazione del D.M. 13 ottobre 2016 n. 264 “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.
La circolare, allegata alla presente comunicazione, è disponibile sul sito web del MATTM al seguente link https://www.minambiente.it/pagina/circolari-0
La circolare, anche a seguito dei numerosi quesiti pervenuti al Ministero, è finalizzata a fornire alcuni chiarimenti sui contenuti del D.M. 264/2016 per favorirne una uniforme applicazione e interpretazione.
Invitando ad una lettura integrale del documento e rimandando ad eventuali successivi approfondimenti, si riportano di seguito in sintesi alcuni passaggi della circolare, che, anche alla luce di quanto emerso nel convegno organizzato da Confindustria lo scorso 30 maggio, appaiono in prima analisi maggiormente significativi. Per quanto riguarda i contenuti del DM 264/2016, già precedentemente analizzati, si faccia riferimento alle nostre precedenti comunicazioni e alla documentazione dell’incontro Federacciai dello scorso 11 aprile.
- La circolare ribadisce in più punti e in forma inequivocabile la natura non vincolante dei criteri “indicativi” oggetto del D.M. 264/2016, chiarendo che il Regolamento non intende innovare, né irrigidire la vigente disciplina generale del sottoprodotto. La possibilità di attribuzione della qualifica di sottoprodotto dipende esclusivamente dalla sussistenza dei requisiti di legge di cui all’art 184-bis del D.Lgs 152/2016. Di conseguenza gli strumenti probatori individuati dal Regolamento non possono essere considerati necessari ed esclusivi. Ancora più esplicitamente la circolare afferma che “E’ lasciata all’operatore la possibilità di scegliere mezzi di prova individuati in autonomia, e diversi da quelli previsti dal Regolamento. Rimane, quindi, ferma la libertà di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti con ogni mezzo e con riferimento a materiali o sostanze diversi da quelli espressamente disciplinati negli allegati, anche mantenendo i sistemi e le procedure aziendali adottati prima dell’entrata in vigore del Decreto o scegliendone di diversi, ferma restando la vincolante applicazione delle pertinenti norme di settore“. Alla luce di quanto sopra la circolare esclude che “possa in alcun modo essere considerata condizione necessaria per il legittimo svolgimento di una attività di gestione di sottoprodotti l’utilizzazione degli strumenti disciplinati dal decreto, che rimane senz’altro frutto di una adesione volontaria. In conseguenza, per nessun atto abilitativo, comunque denominato [es: AIA, NdR], potrà mai richiedersi l’obbligatoria adesione alle procedure e agli strumenti disciplinati dal Regolamento“.
- La circolare dedica particolare attenzione alla scheda tecnica di cui all’art 5, comma 5 e allegato 2 del D.M. 264/2016, che viene identificata e valorizzata come lo strumento principe – comunque non obbligatorio nei termini esposti al punto precedente – la cui corretta compilazione può consentire agli operatori di fornire la dimostrazione di tutti i requisiti richiesti per l’attribuzione dello status di sottoprodotto. A questo riguardo a pag. 9 della circolare è inclusa una tabella che correla ciascuno dei 4 punti dell’art 184-bis ai campi da riempire della scheda tecnica. Tra gli altri aspetti viene ad esempio chiarito che alcuni campi della scheda tecnica potrebbero risultare compilabili solo in un momento successivo rispetto alla produzione del residuo (es. individuazione della tipologia di attività o impianti di utilizzo idonei ad utilizzare il residuo).
- Con riferimento alla nozione di “processo di produzione” (di cui alla lettera a del comma 1 dell’art. 184-bis) la circolare richiama un’interpretazione estensiva confermata da precedente giurisprudenza di legittimità, precisando che “la produzione può riguardare non solo i beni, ma anche i servizi e comprende non solo i processi tecnologici di fabbricazione dei componenti del prodotto e il loro successivo assemblaggio, ma anche processi di supporto all’attività di trasformazione, come manutenzione, controllo di processo, gestione della qualità, movimentazione dei materiali, ecc..
- La circolare dedica ampio spazio al requisito della “certezza dell’utilizzo” ( lettera b dell’art. 184 bis comma 1) richiamando l’attenzione su diversi profili (si veda il paragrafo 6.3). In merito all’individuabilità dell’attività o impianto di utilizzo del sottoprodotto sin dal momento della produzione del residuo viene precisato come “l’espressione “individuabilità” faccia riferimento alle tipologie di impianti o di attività nel cui ambito il residuo può essere impiegato. Pertanto, se potrebbe esservi, all’origine, incertezza sul soggetto destinatario del residuo, non deve esservi, invece, alcun dubbio circa la tipologia di impianto o di attività in cui il residuo può essere e sarà impiegato in considerazione delle sue caratteristiche tecniche, e sulla circostanza che, in virtù di queste caratteristiche, l’impiego è possibile in quei determinati tipi di impianti o attività senza il ricorso a trattamenti diversi dalla normale pratica industriale”. La circolare conferma inoltre la possibilità di ricorrere a uno o più intermediari (tra il produttore e l’utilizzatore del sottoprodotto),da indicare esplicitamente nella scheda tecnica, precisando che “sebbene sia riconosciuta la possibilità che il trattamento [qualora rientri nella normale pratica industriale, NdR] sia effettuato anche da soggetti intermediari, l’eventuale eccessiva molteplicità di passaggi e di operatori lungo la filiera potrebbe rendere maggiormente complicata la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge“. In merito al tempo massimo per il deposito, a partire dalla produzione, fino all’impiego definitivo (informazione esplicitamente richiesta dalla scheda tecnica) la circolare esclude l’ipotesi di un deposito a tempo indeterminato del materiale, ma chiarisce che “l’adeguatezza del tempo di deposito va valutata [caso per caso, NdR] con riguardo a diversi altri fattori, quali le caratteristiche del residuo, le modalità di conservazione dello stesso, le caratteristiche che esso deve avere per la successiva utilizzazione. Pare, dunque, opportuno che l’operatore – specie nei casi in cui organizzi un tempo di deposito del residuo non breve – abbia cura di predisporre ulteriori elementi probatori in grado di supportare la sussistenza della condizione”. Sempre con riferimento al deposito e movimentazione, di particolare rilievo anche il passaggio al paragrafo 7 che specifica che “Se dovesse decorrere il tempo massimo di deposito indicato nella scheda tecnica senza che la sostanza o l’oggetto sia stato utilizzato questi perderanno la qualifica di sottoprodotto e dal giorno successivo alla scadenza del termine massimo dovranno essere gestiti come rifiuti, oppure sarà necessario compilare una nuova scheda tecnica, nel caso in cui il residuo presenti ancora le caratteristiche per poter essere qualificato come sottoprodotto, eventualmente destinato ad un impiego differente da quello in origine previsto. Con riferimento alla fase di trasporto, il decreto non contempla documentazione diversa da quella ordinariamente impiegata per il trasporto delle merci.”
- Con riferimento all’utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale, la circolare, oltre a richiamare i contenuti dell’art 6 del D.M. 264, cita alcune sentenze in materia richiamando a titolo di esempio due criteri a cui fare riferimento per provare la riconducibilità delle operazioni effettuate sul residuo alla “normale pratica industriale”: 1) “il trattamento non incide o non fa perdere al materiale la sua identità, le caratteristiche merceologiche, o la qualità ambientale, non determina un mutamento strutturale delle componenti chimico-fisiche della sostanza o una sua trasformazione radicale“; 2) “il trattamento corrisponde a quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale il materiale viene utilizzato ed in particolare a quelli ordinariamente effettuati sulla materia prima che il sottoprodotto va a sostituire“. Per quanto riguarda le operazioni elencate come “normale pratica industriale” in allegato 1 al D.M. 264 (es. lavaggio, essiccatura, vagliatura, raffinazione, triturazione, centrifugazione, etc), facenti riferimento esclusivo al settore delle biomasse ad uso energetico e alle condizioni indicate, la circolare argomenta che “Si tratta di attività che, per loro natura, alle medesime condizioni, potrebbero essere qualificate come normale pratica industriale anche con riferimento a settori e materiali diversi da quello delle biomasse destinate ad uso energetico“, specificando tuttavia che “le operazioni ivi indicate possono costituire normali pratiche industriali solo alle condizioni previste dall’articolo 6, commi 1 e 2».
- Con riferimento alla istituzione di una piattaforma di scambio tra domanda e offerta di sottoprodotti (elenco istituito dalle Camera di Commercio) la circolare conferma quanto già precedentemente indicato in una nota indirizzata ad Unioncamere e cioè che l’eventuale iscrizione nei suddetti elenchi non potrà costituire un requisito abilitante per i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti, ma deve essere inteso piuttosto come uno strumento conoscitivo e di mera facilitazione degli scambi. In altri termini” l’iscrizione nell’elenco del produttore o dell’utilizzatore, di per sé, non è sufficiente a qualificare un residuo come sottoprodotto e, d’altra parte, la mancata iscrizione non comporta l’immediata inclusione del residuo nel novero dei rifiuti.” Viene peraltro chiarito che “l’istituzione e la tenuta dell’elenco non prevedono alcuna attività istruttoria, sotto il profilo amministrativo, da parte delle Camere di commercio competenti.” A questo riguardo si informa che Unioncamere ed Ecocerved hanno annunciato che l’applicazione che consentirà l’iscrizione all’elenco da parte dei produttori dovrebbe essere operativa a partire dal prossimo 12 giugno sul portale www.elencosottoprodotti.it
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Alfredo Schweiger
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