
AIA Relazione di Riferimento (RdR) sul suolo e acque sotterranee: pubblicato il DM 15 aprile 2019, n. 95
Tag: Circolari, IPPC-BATSi informa che sulla G.U. del 26 agosto 2019 è stato pubblicato il DM 15 aprile 2019, n. 95 “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v -bis ) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“.
Si informa che sulla G.U. del 26 agosto 2019 è stato pubblicato il DM 15 aprile 2019, n. 95 “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v -bis ) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“. Il decreto, riportato in allegato alla presente, entra in vigore il 10 settembre 2019.
Il Regolamento è stato emanato per colmare il vuoto normativo che si era creato a seguito dell’annullamento del precedente decreto in materia (DM 272/2014) ad opera di una sentenza del TAR del 2017 (Sentenza TAR Lazio n. 11452 del 20 novembre 2017). Il DM 272/2014 era stato considerato illegittimo e annullato dal giudice amministrativo poiché, pur essendo di natura regolamentare, era stato adottato senza il parere del Consiglio di Stato, senza visto e registrazione alla Corte dei Conti e senza pubblicazione integrale in Gazzetta.
In prima analisi, il nuovo DM (che ha seguito questa volta il corretto iter procedurale) ripropone i contenuti fondamentali del precedente DM 272/2014 annullato (con riferimento a campo di applicazione, procedure per la verifica di sussistenza dell’obbligo di redazione della RdR, contenuti minimi della RdR, etc) presentando tuttavia in diverse parti una riformulazione del testo, con alcune integrazioni e precisazioni non trascurabili che richiedono un’attenta valutazione.
Il MATTM non ha peraltro fornito al momento alcuna indicazione sul raccordo tra le nuove disposizioni e quanto già previsto e attuato dalle imprese ai sensi del precedente DM 272/2014. Tale raccordo appare quanto mai opportuno e necessario per evitare inutili duplicazioni di oneri e procedure sia per le imprese che per gli enti competenti e di controllo.
A questo riguardo, si evidenzia ad esempio che gli impianti soggetti alla procedura cd. di “screening”, hanno presentato a suo tempo la documentazione richiesta , con le modalità e tempistiche previste dal precedente decreto annullato, verificando nella maggior parte dei casi la non sussistenza dell’obbligo di redazione della RdR. Tra gli aspetti critici del nuovo testo si evidenzia inoltre la disposizione per la quale le misurazioni analitiche necessarie alla caratterizzazione dello stato del suolo e delle acque sotterranee (a cui sono tenuti gli impianti soggetti alla presentazione della RdR) non devono essere anteriori ai 24 mesi a decorrere dalla presentazione della relazione di riferimento.
Queste ed altre criticità sono evidenziate in una nota (allegata) che Confindustria ha tramesso lo scorso giugno agli uffici competenti del MATTM, al fine di ottenere i chiarimenti necessari ad evitare il più possibile inutili aggravi o duplicazioni di oneri per le imprese. Sarà nostra cura aggiornare su eventuali riscontri da parte ministeriale e sui prossimi sviluppi.
Si invitano in ogni caso le azienda associate a segnalare all’Area Tecnica di Federacciai, eventuali sviluppi sul tema a livello territoriale, coma ad esempio iniziative o richieste da parte delle autorità competenti o di controllo in materia di AIA.
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