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Nuova disciplina energivori elettrici – Apertura del portale per la raccolta delle dichiarazioni relative all’anno 2018

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Nuova disciplina energivori elettrici – Apertura del portale per la raccolta delle dichiarazioni relative all’anno 2018

Si informa che con la pubblicazione da parte della Cassa per Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) della Circolare N. 12/2018/ELT (allegata) la Cassa stessa rende disponibile, con decorrenza dal 15 maggio 2018, il sistema telematico per la raccolta delle dichiarazioni  di cui all’articolo 6, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017 (che definisce le nuove disposizioni per gli energivori elettrici a partire dal 2018), ai fini dell’inserimento nell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica dell’anno 2018.

Si informa che con la pubblicazione da parte della Cassa per Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) della Circolare N. 12/2018/ELT (allegata) la Cassa stessa rende disponibile, con decorrenza dal 15 maggio 2018, il sistema telematico per la raccolta delle dichiarazioni  di cui all’articolo 6, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017 (che definisce le nuove disposizioni per gli energivori elettrici a partire dal 2018), ai fini dell’inserimento nell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica dell’anno 2018.

Si ricorda che, ai sensi della nuova regolazione, a partire dal 2018 accedono alle agevolazioni le imprese che hanno un consumo medio annuo di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:
a) operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE;
b) operano nei settori dell’Allegato 5 alle Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica in relazione al VAL non inferiore al 20%;
c) non rientrano fra quelle di cui ai punti precedenti ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti per gli anni 2013 o 2014 dalla CSEA, in attuazione dell’articolo 39 del decreto legge n. 83/2012 (c.d. grandfathering concept).
Non accederanno alle agevolazioni le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.

Per gli ulteriori dettagli in merito alla nuova disciplina sugli energivori elettrici si rimanda alla nostra Comunicazione Prot. 11/2018 del 17/01/2018 (consultabile anche nella sezione riservata del sito Federacciai dagli utenti accreditati al seguente link: https://federacciai.it/nuova-disciplina-energivori-applicazione-dal-1-gennaio-2018/) di cui si allega per comodità la nota tecnica di presentazione della riforma e delle adempimenti a partire dal 2018.

Con riferimento agli aspetti operativi del 2018, si ricorda in particolare che la Deliberazione 921/217/eel dell’Autorità prevedeva l’apertura da parte della Cassa del portale ai fini dell’integrazione delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti delle imprese a forte consumo di energia elettrica per la competenza dell’anno 2018. L’integrazione delle dichiarazioni deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla data di apertura del portale.
In tale occasione, e con le stesse tempistiche sopra indicate, le imprese che rispettano i requisiti di cui al DM e che non risultano iscritte negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica per gli anni 2013, 2014, 2015 o 2016 (tipicamente le imprese energivore con consumi elettrici annuali compresi fra 1 e 2,4 GWh) si registrano sul portale e presentano la dichiarazione per le agevolazioni di competenza 2018.

Apertura del portale e modalità di accesso

Le imprese costituite in annualità precedenti al 2017 potranno quindi accedere al Portale per le sopra citate dichiarazioni dal 15 maggio 2018 fino alla mezzanotte del 14 giugno 2018. Il Portale è accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito di Cassa (www.csea.it) cliccando sul riquadro ENERGIVORI o tramite il link: energivori.csea.it

Si precisa invece che, solo con successiva circolare, la CSEA comunicherà le tempistiche e le modalità operative per l’accesso al Portale per le imprese costituite nell’anno 2017 o nell’anno 2018, secondo le previsioni dell’ art. 5, lett. d) del Decreto 21 dicembre 2017.

Le imprese che abbiano già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più Elenchi degli anni dal 2013 al 2016, possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.
Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione” e seguendo le istruzioni del manuale utente in corso di aggiornamento “Anagrafica Energivori 2018 – decreto 21 dicembre 2017” (Si precisa che ad oggi sul Portale, dal link che si trova al di
sotto del box per le credenziali di accesso, è possibile consultare la versione dell’ottobre 2017).
Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare la dichiarazione.

Anche in fase di prima registrazione, l’accesso al Portale sarà possibile entro e non oltre i termini perentori sopra indicati.
Si precisa che non saranno inserite nell’Elenco 2018 definitivo, e pertanto non avranno diritto all’agevolazione relativa alla medesima annualità, le imprese costituite in annualità precedenti al 2017 che non presentino alla Cassa la dichiarazione nel periodo dal 15 maggio 2018 al 14 giugno 2018.

Presentazione della dichiarazione

Ai fini dell’iscrizione all’Elenco 2018, le imprese che soddisfano i requisiti sopra riportati per usufruire delle agevolazioni accedono al Portale, inviando la dichiarazione contenente i dati di cui alla deliberazione 677/2016/R/eel, 655/2017/R/eel come integrate dalla deliberazione 921/2017.

In particolare, la raccolta riguarda i seguenti dati obbligatori:
1) i dati relativi al Valore Aggiunto Lordo (VAL) registrati dalle imprese a forte consumo di energia elettrica negli anni dal 2014 al 2016. Ai fini operativi, sarà necessario compilare i campi dell’apposita tabella riportata in dichiarazione, seguendo la legenda ivi contenuta. A conclusione, il sistema valorizzerà il VAL sulla base dei dati dichiarati per ciascuna annualità (dal 2014 al 2016) in cui la P.IVA dell’impresa dichiarante esisteva.
2) Codice fiscale dell’impresa ai fini dell’inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (di seguito: RNA);
3) Dimensione dell’impresa ai sensi del DM del 18 aprile 2005 (allegato) ai fini dell’inserimento nel RNA;
4) Dichiarazione nella quale l’impresa attesta di non versare nelle condizioni di “impresa in difficoltà”, come definite al punto (20) della Comunicazione della Commissione europea C(2014) 249/01.
Per quanto attiene alla dichiarazione di cui al punto 4, si faccia riferimento al Vademecum predisposto da CSEA, allegato alla presente.

Per accedere alle agevolazioni per l’anno di competenza 2018, contestualmente all’invio delle dichiarazioni previste dalla deliberazione 921/2017, le imprese dovranno, attraverso il Portale, procedere con le dichiarazioni degli adempimenti sotto riportati:
a) I rappresentanti legali o negoziali (per quest’ultimi dovrà essere allegata la procura) delle imprese che redigono il bilancio su periodi diversi dal 1 gennaio-31 dicembre, dovendo presentare dati di bilancio riclassificati ai sensi dell’art. 4.7 dell’Allegato A alla delibera 921/2017, devono dichiarare, sotto forma di autocertificazione ex art. 47 del DPR 445/2000, che la procedura di riclassificazione effettuata sia stata certificata da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010;
b) I rappresentanti legali o negoziali (per quest’ultimi dovrà essere allegata la procura) delle imprese che non sono tenute alla revisione legale del proprio bilancio devono dichiarare, sotto forma di autocertificazione ex art. 47 del DPR 445/2000, che i dati utilizzati per il calcolo del VAL siano stati verificati da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010.

In attesa della pubblicazione del Manuale aggiornato con le procedure per il 2018, si evidenzia che il sistema telematico per la raccolta delle dichiarazioni prevede comunque un “percorso guidato” alla compilazione dei dati necessarie per l’iscrizione all’Elenco 2018 definitivo.

Si precisa che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
Ai sensi dell’art. 71 del richiamato D.P.R., la Cassa effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.

Formazione e trasmissione dell’elenco definitivo 2018

Entro il 18 luglio 2018, la CSEA trasmette al SII, per ciascuna impresa registrata che abbia superato i controlli previsti di legittimità e coerenza, il livello di contribuzione definitivo per l’anno 2018, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Per le imprese aventi classe di contribuzione FAT.x, la regolamentazione delle partite economiche è effettuata dai distributori direttamente in fattura.
Per le imprese aventi classe di contribuzione VAL.x, la regolamentazione delle partite economiche è effettuata dalla CSEA, secondo le modalità operative che saranno definite con successiva circolare.

La CSEA  fornisce un servizio assistenza per la richiesta di informazioni di carattere generale al numero 06/32101397. Le richieste relative ad argomenti specifici possono essere inviate ai seguenti indirizzi:
energivori@pec.csea.it per aspetti relativi a operazioni societarie/documentazione antimafia/aspetti di carattere legale;
sistemaenergivori@pec.csea.it per aspetti inerenti l’applicazione tecnica della normativa in materia;
sistemi@pec.csea.it per aspetti di carattere informatico;
amministrazione@pec.csea.it per aspetti amministrativi/contabili.

Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
Matteo De Simone
area.tecnica@federacciai.it

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